L’art. 35 del CCNL comparto scuola, nell’abrogare l’art. 19 del CCNL 29/11/2007, introduce delle disposizioni volte a regolamentare le ferie, i permessi e le assenze del personale scolastico con contratto a tempo determinato. Se quella dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari rappresenta una novità del CCNL Scuola 2019-21 per il personale scolastico precario, restano invece confermati i permessi per lutto, per matrimonio oltre che per motivi di studio, già previsti nei precedenti contratti. Laddove dunque si volessero richiedere dei permessi retribuiti occorre tenere presente che i motivi di lutto e matrimonio sono a sè rispetto ai ‘motivi personali e familiari’ e possono essere cumulati. Questa precisazione è d’obbligo visti i dubbi che stanno circolando proprio tra i precari alla luce dell’estensione dei permessi retribuiti per motivi personali e familiari. Vediamo di seguito quando possono essere richiesti i vari permessi e quanti giorni spettano.

Permessi retribuiti per lutto

Il dipendente (assunto sia tempo indeterminato che determinato) ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. I giorni di assenza per lutto sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. La previsione è contenuta nell’art 35 del CCNL Scuola, comma 8, e riguarda indistintamente personale docente e ATA.

Permessi retribuiti per matrimonio

Il personale ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. I giorni di assenza per matrimonio, anche in questo caso, sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. La previsione è contenuta nell’art 35 del CCNL Scuola, comma 9, e ancora una volta riguarda sia il personale docente che ATA, precario e non.

Permessi retribuiti per motivi personali e familiari

In merito alle assenze per motivi personali o familiari il CCNL fa una distinzione tra il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico e il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.

  • Per il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno, compresi gli insegnanti di religione cattolica, il contratto afferma che gli stessi hanno diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione;
  • Per il personale in servizio per supplenze brevi e saltuarie sono, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.

Assenze per concorsi ed esami

Al personale docente, assunto con contratto a tempo determinato, compresi i docenti di religione cattolica, sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. La previsione è contenuta nell’art 35 del CCNL Scuola, comma 14.