Lā€™art. 35 del CCNL comparto scuola, nellā€™abrogare lā€™art. 19 del CCNL 29/11/2007, introduce delle disposizioni volte a regolamentare leĀ ferie, i permessi e le assenze del personale scolastico con contratto a tempo determinato. Se quella dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari rappresenta una novitĆ  del CCNL Scuola 2019-21 per il personale scolastico precario, restano invece confermati i permessi per lutto, per matrimonio oltre che per motivi di studio, giĆ  previsti nei precedenti contratti. Laddove dunque si volessero richiedere dei permessi retribuiti occorre tenere presente che i motivi di lutto e matrimonio sono a sĆØ rispetto ai ‘motivi personali e familiari’ e possono essere cumulati. Questa precisazione ĆØ d’obbligo visti i dubbi che stanno circolando proprio tra i precari alla luce dell’estensione dei permessi retribuiti per motivi personali e familiari. Vediamo di seguito quando possono essere richiesti i vari permessi e quanti giorni spettano.

Permessi retribuiti per lutto

Il dipendente (assunto sia tempo indeterminato che determinato) ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. I giorni di assenza per lutto sono computati nellā€™anzianitĆ  di servizio a tutti gli effetti. La previsione ĆØ contenuta nell’art 35 del CCNL Scuola, comma 8, e riguarda indistintamente personale docente e ATA.

Permessi retribuiti per matrimonio

Il personale ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. I giorni di assenza per matrimonio, anche in questo caso, sono computati nellā€™anzianitĆ  di servizio a tutti gli effetti. La previsione ĆØ contenuta nell’art 35 del CCNL Scuola, comma 9, e ancora una volta riguarda sia il personale docente che ATA, precario e non.

Permessi retribuiti per motivi personali e familiari

In merito alle assenze per motivi personali o familiari il CCNL fa una distinzione tra il personale con contratto a tempo determinato per lā€™intero anno scolastico e il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.

  • Per il personale con contratto a tempo determinato per lā€™intero anno, compresi gli insegnanti di religione cattolica, il contratto afferma che gli stessi hanno diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nellā€™anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione;
  • Per il personale in servizio per supplenze brevi e saltuarie sono, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dallā€™art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.

Assenze per concorsi ed esami

Al personale docente, assunto con contratto a tempo determinato, compresi i docenti di religione cattolica, sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. La previsione ĆØ contenuta nell’art 35 del CCNL Scuola, comma 14.