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Soldi e bonus

La questione della Retribuzione Professionale Docente (RPD) e della Carta del Docente rappresenta un tema di grande rilevanza per i precari della scuola. Soprattutto in un momento in cui tanto si parla del mancato pagamento degli stipendi, la sentenza recente emessa dal tribunale di Venezia segna i diritti di un’insegnante precaria e apre la strada per il recupero di circa 1.500 euro indebitamente negati durante brevi supplenze. La sentenza, emessa il 20 dicembre 2023, si basa su una solida interpretazione giuridica, dichiarando il diritto della ricorrente alla RPD per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nonché al beneficio della Carta del Docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015.

RPD e Carta del docente ai precari: le decisioni del Giudice

Il giudice, contrariis reiectis, ha emesso le seguenti decisioni in merito al diritto della docente precaria di ricevere RPD e Carta del docente:

  1. RPD e Carta del Docente: Dichiara il diritto della ricorrente a usufruire della Carta del Docente e condanna il Ministero dell’Istruzione ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento, sancendo l’importo annuo di € 500 tramite “Carta elettronica”.
  2. Retribuzione Professionale Docente: Accerta il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, anche in relazione ai servizi prestati durante supplenze brevi nell’anno scolastico 2020/2021, condannando il Ministero all’adeguato pagamento di euro 485,00 oltre agli interessi legali.
  3. Spese di Lite: Conclude condannando il Ministero all’obbligo di rifondere le spese di lite, stabilendo un importo di euro 1.250,00, oltre a eventuali accessori di legge, con distrazione a favore del difensore anticipatario se richiesto.

La posizione di Anief

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sottolinea l’importanza di difendere i diritti della categoria. La RPD e la Carta del Docente, afferma, sono diritti inalienabili che vanno assegnati anche per brevi periodi di supplenza. La Cassazione afferma che la Retribuzione Professionale Docente ha natura fissa e continuativa, estendendo questo principio anche ai contratti a tempo determinato, conformemente all’Accordo quadro dell’Unione europea. Questo implica che i docenti precari hanno il diritto di ricevere la RPD anche per brevi periodi di impiego. Il Consiglio di Stato, la Corte Giustizia europea e la Corte di Cassazione convergono nel riconoscere che la Carta del Docente spetta anche ai docenti precari. La sentenza di Venezia conferma questa posizione, estendendo il diritto non solo agli insegnanti con supplenza fino al 31 agosto, ma anche a coloro che sottoscrivono supplenze fino al 30 giugno.