immissioni in ruolo
immissioni in ruolo

La procedura per le immissioni in ruolo sta entrando nel vivo e in molti si chiedono se la preferenza di genere avrà un’incidenza. La risposta è affermativa. Ovviamente, tale criterio sarà considerato solo ed esclusivamente in caso di candidati a parità di punteggio e senza ulteriori titoli di preferenza precedenti da considerare nella valutazione. Vediamo con maggior chiarezza.

Preferenza di genere: vale per i concorsi, per le immissioni in ruolo e anche per le GPS

In ambito scolastico, il DPR n. 82 del 16 giugno 2023 ha introdotto specificamente questo titolo di preferenza, modificando ed integrando quanto già previsto dall’articolo 5/4 del DPR n. 487/1994. L’introduzione ha dato seguito a quanto indicato dall’art. 5 del D.l. 30 aprile 2022, n. 36. Il criterio della preferenza di genere è stato inserito in primis nel concorso PNRR ancora non terminato e per cui è stato previsto un termine per le immissioni in ruolo slittato fino al 31 dicembre. Per quest’ultime, come anticipato in premessa, il criterio della preferenza di genere avrà un impatto. E questo varrà anche per i futuri concorsi e per le GPS, che verranno utilizzate per l’assegnazione degli incarichi annuali o al termine delle attività didattiche.

Ma in cosa consiste, concretamente? In caso di candidati con identico punteggio e senza ulteriori titoli di preferenza, il candidato del genere meno rappresentato sarà immesso prioritariamente rispetto all’altro. Per fare un esempio pratico, nel caso delle GPS di infanzia e primaria, il divario tra genere femminile e maschile è molto elevato, con il primo maggiormente rappresentato. Ciò è verificabile dalle tabelle allegate all’OM n. 88/2024. In questo caso, la preferenza di genere sarà applicata in favore dei candidati appartenenti al genere maschile. Il criterio andrà ad incidere anche sulla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici.

Ordine dei titoli di preferenza

Per completezza, si riporta l’ordine dei titoli di preferenza. Come si può notare, il criterio della preferenza di genere è alla lettera o), dopo tutta un’altra serie di titoli che avranno precedenza. Ecco l’elenco.

  • a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
  • b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  • c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;
  • d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
  • e) maggior numero di figli a carico;
  • f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
  • g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
  • h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
  • i) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  • l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  • m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  • n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • o) appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall’articolo 6;
  • p) minore età anagrafica.