Un dubbio sta accompagnando queste settimane intense in attesa delle procedure delle immissioni in ruolo e delle supplenze. La presa di servizio, sia per i neoimmessi ma, si auspica, anche per i primi convocati da GPS, dovrebbe avvenire come di consueto il 1° settembre. Peccato, però, che coincida con un giorno festivo, essendo domenica: cosa accade in questi casi?
Presentarsi a scuola il 2 settembre, ma il contratto da quando decorre?
Appare abbastanza evidente che il personale ATA e gli aspiranti docenti convocati dovranno presentarsi presso la sede assegnata lunedì 2 settembre. Ed è proprio questo che ha scatenato qualche perplessità sull’effettiva decorrenza del contratto. La Nota ministeriale n. 7494 del 19 luglio 2024 chiarisce quanto segue:
- la decorrenza da assegnare ai contratti è quella del 1° settembre, data di inizio dell’anno scolastico;
- la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile.
Dunque, alla luce di quanto indicato dalla Nota, unitamente al richiamo alla circolare ministeriale n. 95 n. 2444 del 26 agosto 2002, i docenti dovranno prendere servizio il 2 settembre, ma è assolutamente garantita la decorrenza dal giorno precedente.
Differimento presa di servizio
Nei casi in cui non si potesse prendere servizio in data 2 settembre per un giustificato motivo, sarà differita anche la decorrenza economica. Per motivo giustificato si intende malattia o qualsiasi motivo non imputabile alla volontà personale. Al contrario, se la presa di servizio non dovesse essere effettuata il 2 settembre senza un giustificato motivo, il destinatario di incarico (ruolo o supplenza che sia) decade dalla nomina.
Ci sono alcune eccezioni, in cui è possibile sottoscrivere il contratto senza necessità di assumere servizio. Si tratta di personale in maternità che si trova in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione o in congedo obbligatorio. Inoltre, anche chi al momento della nomina sta svolgendo un dottorato di ricerca ed è impossibilitato a prendere servizio deve essere collocato in congedo straordinario. Analogamente, chi è titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca o chi è ricercatore a tempo determinato, deve essere collocato in aspettativa senza la necessità della presa di servizio.