Concorso
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Si sta già parlando del secondo concorso PNRR mentre il primo deve ancora ultimarsi in alcune regioni e classi di concorso. La timeline fissata vuole la pubblicazione delle graduatorie di merito entro il 10 dicembre, con la conclusione delle immissioni in ruolo entro il 31 dicembre. Il Ministro Valditara ha più volte rassicurato sul rispetto delle tempistiche sebbene più ci si avvicini al termine sembra sempre più improbabile che ogni operazione venga completata ovunque entro le tempistiche stabilite. Quali saranno quindi le conseguenze sulle immissioni in ruolo? Facciamo chiarezza.

Concorso PNRR 1: le fasi

Le tempistiche di chiusura delle operazioni legate al primo concorso PNRR sono stabilite dal DL 71/2024. Prima di arrivare alla pubblicazione delle graduatorie di merito devono essere completate alcune fasi, che includono la valutazione delle prove e dei titoli da parte delle commissioni esaminatrici. L’art 12 dei regolamenti concorsuali specifica poi che le commissioni stesse procedono “alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto”. Tali graduatorie riguarderanno soltanto i vincitori del concorso docenti, salvo “l’integrazione, nei limiti dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”. Quindi, in caso di rinuncia dei vincitori si attingerà tra i candidati idonei.

Se le graduatorie di merito saranno pubblicate dopo il 10 dicembre le immissioni in ruolo saranno rimandate all’a.s 2025/26, e con esse ovviamente anche il superamento dell’anno di prova e formazione. L’art. 12 comma 4 dei DM 205/2023 e 206/2023 specifica che le GM regionali relative a tali concorsi “hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”