Procedimento disciplinare e contestazione da parte del Dirigente scolastico. In questo articolo riportiamo la risposta dell’Avvocato Fabio Rossi alla domanda di una docente, trattata nel corso del webinar su YouTube dedicato all’argomento. L’insegnante spiega cosa le è capitato: “Sono una docente di ruolo. La mia DS è solita fare procedimenti disciplinari a tutti e questa volta è toccato a me. Nella contestazione c’è scritto che i genitori dei bambini hanno scritto una lettera in cui si lamentano del fatto che quando spiego gli alunni non capiscono. Su consiglio di un avvocato, ho fatto richiesta di accesso agli atti per avere copia della relazione. La DS l’ha rigettata perché dice che bisogna rispettare la privacy degli alunni e poi perché c’è il rischio che, se io vedessi i nomi di chi si è lamentato potrei prendermela, con i bambini. L’avvocato dice che ho diritto ad avere la relazione, è così?”

Contestazione del DS e accesso agli atti

Nel caso specifico – spiega l’Avvocato Rossi – l’esposto dei genitori dei bambini costituisce il presupposto stesso dell’avvio del procedimento disciplinare e la privacy potrebbe avere limiti. E’, quindi, evidente l’importanza della docente di conoscerne il testo integrale onde potere adeguatamente difendersi. Al riguardo, l’art. 24, comma 7, della legge 241/90 prevede che: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Quindi, fermo restando l’incontestabile diritto ad avere copia integrale dell’esposto, al più si potrebbe discutere sull’essenzialità, ai fini difensivi, della visibilità dei nominativi dei firmatari (e, al riguardo, vi è stato in passato qualche contrasto in giurisprudenza). Ma, in realtà, anche sotto tale profilo, non può essere sottovalutato come l’informazione circa le famiglie da cui specificamente provengono le accuse ha spesso un’importanza decisiva ai fini difensivi.

L’importanza di conoscere gli ‘accusatori’

Ciò in quanto potrebbe consentire, ad esempio, al docente incolpato di rappresentare al DS eventuali fatti pregressi o cattivi rapporti personali con i suddetti genitori tali da far configurare l’esposto quale atto ritorsivo. O, più semplicemente, il docente potrebbe far rilevare particolari carenze o deficit attentivi e disciplinari degli alunni interessati così da rendere verosimile che la problematica sollevata non sia dovuta alle capacità di chiarezza espositiva del docente bensì alla particolare riluttanza all’apprendimento da parte di taluni specifici alunni. Potete seguire queste e altre risposte direttamente dal nostro video su YouTube.