Aggiornamento personale ATA 2024: gli aspiranti iniziano a farsi le prime domande in merito al bando che sarà pubblicato, viste le novità di quest’anno. Tra queste, le principali sono l’introduzione della nuova figura dell’operatore scolastico, che si differenzia dal collaboratore per alcune mansioni, e il nuovo requisito richiesto per quasi tutti i profili (ad eccezione del collaboratore scolastico), ovvero la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Il quesito sull’aggiornamento ATA 2024

Una lettrice ci scrive: “Buonasera, sono iscritta nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA come AA e CS. Sono a richiedere gentilmente alcune informazioni. Innanzitutto se anche nel 2024, alla riapertura della graduatoria, inserendo i nuovi dati, il corso di dattilografia e l’attestato di patente europea, correttamente integrato con l’alfabetizzazione digitale, sono valutati e con quale punteggio; Inoltre sono a richiedere se avendo un contratto da dicembre 2023 a giungo 2024, coma AA in una scuola paritaria, per poche ore settimanali, se mi viene attribuito il punteggio di 0,25 mensile. Avendo la possibilità di integrare con altre ore, lavorando in un’altra scuola paritaria, mi viene altresì riconosciuto un’ulteriore 0,25 mensile per i mesi in cui presto il mio servizio da AA nell’ulteriore istituto paritario? Se la graduatoria verrà riaperta indicativamente intorno ad Aprile 2024, i servizi da me prestati nelle scuole paritarie, mi verranno riconosciuti come validi fino all’apertura della graduatoria o verranno riconosciuti fino al termine dei miei contratti? Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e cortesia, saluto cordialmente.” Risponde l’Avv. Maria Rosaria Altieri.

L’avvocato risponde

La necessaria e doverosa premessa da cui partire è che non essendo stato emanato ancora il Decreto Ministeriale relativo al prossimo aggiornamento ATA, non possiamo avere contezza delle disposizioni che regolamenteranno la procedura, con particolare rifermento alla valutazione dei titoli richiesta dalla lettrice. Possiamo, dunque, fare riferimento soltanto a quelle poche notizie di cui disponiamo, oltre che alle tabelle di valutazione dei titoli utilizzate nel precedente aggiornamento.

I nuovi titoli di accesso

Ciò che, ad oggi, sappiamo con certezza è che con la sottoscrizione del CCNL 2019-21 cambiano i titoli di accesso alla terza fascia del personale ATA: oltre al diploma, l’aspirante dovrà essere in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Tale certificazione non è però necessaria per accedere al profilo di collaboratore scolastico.

Inoltre, l’art. 59, comma 10, del menzionato CCNL recita che “I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno previsto dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse”.

La valutazione dei titoli culturali

Quanto alla valutazione dei titoli (culturali e di servizio), non essendo state emanate le tabelle di valutazione dei titoli per il prossimo aggiornamento, è possibile solo riferirci a quelle allegate al D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, disciplinante il precedente aggiornamento, valido per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24. Nello specifico, in dette tabelle il diploma di dattilografia veniva valutato unicamente nel profilo AA (Tab. A1, sez. A, punto 4) nella misura di 1 punto, purché “rilasciati al termine di corsi istituiti da enti pubblici, anche se gestiti da privati. Il semplice accreditamento di un ente per la formazione non è condizione sufficiente perché gli stessi siano riconosciuti. I corsi devono essere istituiti dallo Stato o da altri enti pubblici”. Tale titolo non è valutato nel profilo CS. Quanto alle certificazioni informatiche, nel precedente aggiornamento, queste erano valutate:

  • nel profilo AA (Tab. A1, sez. A, punto 6), ECDL e Nuova ECDL: Livello Core: 0,50 punti; Livello Advanced: 0,55 punti; Livello Specialised: 0,60 punti;
  • nel profilo CS (Tab. A5, sez. A, punto 3), ECDL e Nuova ECDL: Livello Core: 0,25 punti; Livello Advanced: 0,28 punti; Livello Specialised: 0,30 punti.

La valutazione dei titoli di servizio

Quanto ai titoli di servizio, il servizio prestato nelle scuole paritarie nelle tabelle allegate al D.M. n. 50/2021 veniva valutato la metà rispetto alla valutazione del sevizio svolto nelle scuole statali, per cui:

  • servizio per il medesimo profilo viene valutato 0,25 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 3 punti per anno scolastico sia per AA (Tab. A1, sez. B, punto 7.2) che per CS (Tab. A5, sez. B, punto 4.2);
  • altro servizio viene valutato:
  • per AA, 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 0,60 punti per anno scolastico per AA (Tab. A1, sez. B, punto 8);
  • per CS, 0,075 punti al mese e fino a un massimo di 0,90 punti per ciascun anno scolastico per CS ((Tab. A5, sez. B, punto 5).

Detta valutazione del servizio è standard e non aumenta nell’ipotesi in cui aumenti il numero delle ore settimanali di servizio. Da ultimo, occorre chiarire che l’art. 2, comma 13, del D.M. n. 50/21 dispone che “I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1”. Conseguentemente, potrà essere dichiarato solo il servizio effettivamente prestato fino alla data di presentazione della domanda. Quello ulteriore potrà essere dichiarato nel successivo aggiornamento.