Prova orale concorso docenti
Prova orale concorso docenti

I vari Usr stanno via via procedendo con l’estrazione della lettera e, alcuni, già con le convocazioni della prova orale del primo concorso docenti previsto dal PNRR. Tra gli aspiranti c’è chi sarà costretto a spostarsi da una regione all’altra per andare a sostenere la prova. Situazione, questa, che richiede anche tempi di organizzazione, soprattutto per chi ha in essere un contratto di lavoro. Quali permessi dunque poter richiedere? Facciamo chiarezza.

Tutti i possibili permessi richiedibili per l’espletamento della prova orale

Vediamo di elencare in maniera schematica i permessi di cui i docenti possono usufruire per poter espletare la prova orale (ed eventualmente quella pratica), a seconda che abbiano un contratto a tempo indeterminato o determinato:

  • i docenti a tempo indeterminato possono richiedere 8 giorni retribuiti per anno scolastico per partecipare ad esami e concorsi, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
  • i docenti a tempo determinato con contratto al 31 agosto o al 30 giugno possono richiedere 8 giorni non retribuiti per partecipare ad esami e concorsi, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio (art 35 comma 14 CCNL 2019-21);
  • i docenti titolari di supplenza breve (quindi anche con termine fissato all’ultimo giorno di lezione) possono richiedere 6 giorni non retribuiti.

Qualora si volessero sfruttare questi permessi specifici per l’espletamento della prova orale i docenti dovranno anche presentare alla segreteria scolastica presso cui lavorano l’attestazione di partecipazione al concorso, che potrà essere rilasciata, su richiesta, il giorno della prova.

Esistono poi anche ulteriori alternative sfruttabili dai docenti in occasione della prova orale:

  • 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali, richiedibili sia dai docenti con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato (al 31 agosto o al 30 giugno) (art 35 comma 12 CCNL 2019-21). Quest’ultima rappresenta una novità per i precari a partire da quest’anno. In questo caso non è necessario presentare alcuna attestazione di presenza al concorso. Non ne possono usufruire i supplenti brevi;
  • è anche possibile chiedere uno dei 6 giorni di ferie fruibili durante l’attività didattica. Questa opzione, retribuita, è però a discrezione del dirigente scolastico, e in ogni caso, se viene concessa, compete all’interessato trovarsi una sostituzione.

Non è invece possibile richiedere permessi di diritto allo studio, perchè sono legati alla frequenza di un particolare corso universitario o del TFA sostegno, e non alle procedura concorsuali.