Nonostante ancora non si conoscano i tempi entro cui docenti, personale educativo e ATA potranno inoltrare le domande di mobilità per il prossimo anno scolastico 2024/25, già si pensa alla compilazione delle istanze, graduatorie, punti. Di seguito, ricordiamo insieme come si determina il punteggio di continuità, in relazione al servizio prestato nel caso della mobilità volontaria.
Come si calcolano i punti
Il personale docente in ruolo interessato, e che possiede i requisiti richiesti, ha le abilitazioni necessarie e non è sottoposto ai vincoli triennali che il Ministero sembra intenzionato a mantenere, può presentare diverse istanze per vari movimenti: trasferimenti, passaggio di ruolo e cattedra. Da cosa scaturisce il punteggio di continuità in relazione al servizio prestato? Per tutti questi movimenti tale punteggio si calcola in base alle Tabella A- sezione A1, punto C e – e Tabella B –sezione B1, punto C (per entrambe si aspetta la conferma nel CCNI 2022-25 che a breve deve essere approvato). In particolare, per il servizio svolto senza soluzione di continuità nella scuola di titolarità si assegnano:
- 6 punti per i primi tre anni svolti
- 2 punti per ogni ulteriore anno entro il quinquennio
- 3 punti oltre il quinquennio.
Quale sarà il punteggio per un docente che, ad esempio, ha svolto 8 anni di servizio nella scuola di titolarità senza interruzioni di continuità? Ecco come calcolarlo: 2.p x 5 anni a cui si sommano 3p. x 3 anni, vale a dire 19 punti.
Condizioni necessarie per maturare il punteggio di continuità
Relativamente alla mobilità volontaria, sussistono delle condizioni necessarie per valutare il punteggio di continuità:
- Si deve aver svolto in maniera continuativa il servizio nella stessa scuola di titolarità, nella stessa tipologia di posto (comune e sostegno) e nella stessa classe di concorso (per la scuola secondaria di I e II grado)
- Occorre svolgere il servizio sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale)
- Si attribuisce il punteggio dopo tre anni e non si valuta l’anno in corso: i docenti che ne possono usufruire devono essere titolari nella stessa scuola almeno a partire dal 2020/21.
Se un docente presentasse domanda di assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, la continuità di servizio si interromperebbe, pur restando il docente titolare nella scuola di provenienza. Ricordiamo, infine che se si svolge servizio nelle piccole isole, il punteggio di continuità raddoppia.