Punteggio
Punteggio

Con il nuovo CCNI realtivo al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, cambia anche la modalità del calcolo del punteggio di continuità con cui partcipare alla mobilità scuola 2025: riportiamo qui di seguito quanto sintetizzato in merito dal sindacato Uil Scuola Rua in un’apposita scheda.

Calcolo punteggio di continuità servizio di ruolo: novità

Con il nuovo CCNI, per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica: PUNTI 12 

Per ogni ulteriore anno di servizio: 

  • entro il quinquennio: 5 punti 
  • oltre il quinquennio: 6 punti

È stato elevato il punteggio per la continuità svolto nella stessa scuola. Nel precedente C.C.N.I., infatti, il punteggio relativo al triennio di continuità era di 6 pp. e ora è di 12 pp. Mentre, quello relativo al quinquennio era di 2 pp. per ogni anno prestato e ora è di 5 pp.; quello oltre il quinquennio era di 3 pp. e ora è di 6 pp. per ogni anno prestato. 

Differenza tra graduatorie interne e mobilità d’ufficio

Resta sempre intatta la differenza di calcolo del punteggio continuità tra la mobilità a domanda e quella relativa alle graduatorie interne di istituto e mobilità d’ufficio: 

nei trasferimenti e nei passaggi di cattedra e di ruolo bisogna aver maturato almeno un triennio nella stessa scuola (escluso l’anno in corso) affinché si possa avere riconosciuto il minimo punteggio per la continuità di servizio (ora 12 pp.). Il punteggio, quindi, per essere attribuito, vale dal quarto anno (concluso il triennio). Poi, per il quarto e quinto anno sono aggiunti rispettivamente 5 pp., mentre dal sesto anno in poi si aggiungono 6 pp. per ogni anno prestato.

  • ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, invece, si prescinde dal triennio. Ciò vuol dire che per ogni anno di servizio prestato (quindi dal primo anno escluso quello in corso) nella stessa scuola sono assegnati 5 pp. per ogni anno prestato entro il quinquennio, e 6 pp. per ogni anno prestato dal sesto anno in poi.