È in corso la procedura legata alla mobilità docenti per il prossimo ano scolastico 2024/25: molti sono i dubbi che in questi giorni assillano gli insegnanti di ruolo interessati a partecipare ai movimenti. Tra questi, ogni anno ritorna in modo puntuale le domande sul punteggio di continuità: come si calcola, come si matura? E, soprattutto, in quali casi si perde e in quali si conserva? Cerchiamo insieme di dare risposta a questi quesiti qui di seguito.

Come si matura e calcola il punteggio di continuità

Il personale docente in ruolo interessato, non è sottoposto ai vincoli triennali, può presentare diverse istanze per vari movimenti: trasferimenti, passaggio di ruolo e cattedra. Da cosa scaturisce il punteggio di continuità in relazione al servizio prestato? Per tutti questi movimenti tale punteggio si calcola in base alle Tabella A- sezione A1, punto C e – e Tabella B –sezione B1, punto C (per entrambe si aspetta la conferma nel CCNI 2022-25 che a breve deve essere approvato). In particolare, per il servizio svolto senza soluzione di continuità nella scuola di titolarità si assegnano:

  • 6 punti per i primi tre anni svolti
  • 2 punti per ogni ulteriore anno entro il quinquennio
  • 3 punti oltre il quinquennio.

Quale sarà il punteggio per un docente che, ad esempio, ha svolto 8 anni di servizio nella scuola di titolarità senza interruzioni di continuità? Ecco come calcolarlo: 2.p x 5 anni a cui si sommano 3p. x 3 anni, vale a dire 19 punti.

Quando si perde e quando si matura

Il punteggio di continuità si perde a seguito di mobilità volontaria. Occorre però fare un’importante precisazione che spesso crea molte perplessità tra tutti coloro che partecipano ai trasferimenti: la sola presentazione della domanda non comporta la perdita del punteggio se la stessa non viene soddisfatta. Se non si ottiene trasferimento, infatti, si mantiene la titolarità nello stesso istituto in cui si è prestato servizio.

La richiesta e l’ottenimento dell’assegnazione provvisoria, invece, comporta la perdita dei punti, poiché si interrompe per un anno scolastico il servizio nella scuola in cui conservano la titolarità.