Rinuncia di nomina da GPS: si possono ancora ottenere supplenze? Una lettrice ci scrive: “Buongiorno, sono una docente inserita nelle graduatorie GPS e vorrei alcuni chiarimenti a proposito di una rinuncia di incarico. Sono inserita nelle GPS della provincia di Cremona e ho rinunciato all’incarico nella classe AAAA, a seguito di tale rinuncia la normativa prevede che non sia possibile accettare incarichi da graduatorie d’istituto fino al 30/06 o al 31/08, a tale proposito chiedo:
- è possibile accettare un incarico da graduatorie d’istituto per la classe sostegno infanzia e per le classi primaria e sostegno primaria?
- è possibile accettare un incarico da graduatorie d’istituto di durata inferiore, ad esempio da novembre al 30/06 o al 31/08?
- valutando l’eventuale possibilità di cancellarmi dalle GPS sarei anche esclusa dalle graduatorie d’istituto?
Le conseguenze della rinuncia all’incarico da GPS
al quesito della nostra lettrice risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che ci spiega: La disciplina normativa della rinuncia all’incarico è contenuta nell’art. 12, dell’O.M. 6 maggio 2022, n. 112, che al comma 1 indica le conseguenze della rinuncia all’incarico da GPS (e da GAE), consistenti nella “perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) (ossia le supplenze annuali) e b) (ossia le supplenze al 30 giugno), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento”.
Dunque, nel caso di rinuncia ad incarico da GPS si perde il diritto di conseguire supplenze annuali o al 30 giugno, da qualunque graduatoria venga la chiamata (GAE, GPS, Graduatorie di Istituto), mentre è possibile ottenere supplenze brevi da Graduatoria di Istituto, per qualsiasi classe di concorso o posto. Per supplenze brevi deve intendersi, sia le supplenze per la sostituzione di docenti assenti, sia le supplenze fino al termine delle attività didattiche (8 giugno).
Le supplenze conseguibili in caso di rinuncia
Alla luce della norma appena citata, e per rispondere ai quesiti posti dalla lettrice, in caso di rinuncia di nomina da GPS è possibile ottenere nomine da Graduatorie di Istituto
- per altra classe di concorso o posto, diverso da quella per cui si è verificata la rinuncia (nel caso della lettrice sostegno infanzia e per le classi primaria e sostegno primaria), purché non si tratti di supplenza annuale o al 30 giugno
- per la stessa classe di concorso o posto per cui si è verificata la rinuncia (nel caso della lettrice, infanzia), purché non si tratti di supplenza annuale o al 30 giugno.
Sono supplenze annuali o al 30 giugno anche quelle che vengono conferite ad anno iniziato ma con termine al 31 agosto e al 30 giugno, sicché non è possibile ottenere supplenze che pure decorrenti, ad es., dal mese di novembre, hanno termine al 31 agosto o al 30 giugno.
Conseguenze della cancellazione dalle GPS sulle GI
Quanto alla possibilità di cancellarsi dalla GPS e di rimanere inseriti nelle Graduatorie di Istituto è necessario esaminare:
- l’art. 11, commi 3 e 4, O.M. n. 60/2020, secondo i cui “3. Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all’articolo 3, comma 2, per l’inclusione nelle GPS. 4. L’aspirante a supplenza può presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l’inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo”;
- l’art. 7, comma 1, O.M. n. 112/2022 ai sensi del quale “1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti”.
Dal tenore di queste norme, così come dall’esame del complessivo delle disposizioni normative contenute nell’O.M. n. 60/2020 e nell’O.M. n 112/2022, emerge con chiarezza lo stretto collegamento che c’è tra le GPS e le Graduatoria di Istituto, sicché la cancellazione dalle GPS comporta anche la cancellazione dalle Graduatorie di Istituto.