Il potere disciplinare del Dirigente Scolastico nei confronti dei docenti è regolato da norme precise che stabiliscono quando e in che misura tale autorità può essere esercitata. In generale, il Dirigente può adottare sanzioni per comportamenti che violano i doveri professionali, applicando criteri di proporzionalità e gradualità. Tuttavia, vi sono limiti chiari al suo potere. Ne parla l’Avvocato Maria Rosaria Altieri nel nostro appuntamento settimanale sul canale YouTube, che potete visionare integralmente in fondo all’articolo.

Il potere disciplinare del Dirigente Scolastico sui docenti

In caso di violazione di doveri inerenti la propria funzione – spiega l’Avvocato – il dipendente, docente o personale ATA, commette un illecito disciplinare la cui gravità determina la gravità della sanzione e la gravità della sanzione determina, altresì, il soggetto che la può irrogare. Le fonti normative di riferimento sono il CCNL (attualmente oggetto di rivisitazione dalle parti sociali così come previsto dall’art. 178 del CCNL 2019)e il TU sull’Istruzione, ossia il D. Lgs. 297/1994.

L e sanzioni previste dalla normativa

Nello specifico gli arttt. 492 e ss. del TU prevendo le seguenti sanzioni:

A) la censura (art. 492) per casi non gravi di violazione dei doveri inerenti la propria funzione. Si tratta di una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.

B) la sospensione fino a un mese (art. 494) per:

  • atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza che dovrebbero caratterizzare la funzione; nonché per gravi negligenze in servizio;
  • violazione del segreto d’ufficio;
  • omissione degli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

C) sospensione tra 1 e 6 mesi (art. 495) per:

  • atti come quelli indicati all’articolo 494 ma di particolare gravità;
  • perseguimento di interessi personali;
  • violazione del proprio dovere al punto che si viene pregiudicato lo svolgimento regolare delle lezioni;
  • abuso di autorità (ricordiamo ad esempio il caso di una docente accusata di abuso di mezzi di correzione per avere fatto indossare a un alunno un paio di orecchie d’asino, disegnate da una compagna di classe, per essersi comportato male o per non avere raggiunto la sufficienza in qualche prova svolta).

D) sospensione per 6 mesi (art. 496) per atti di estrema gravità che integrano vere e proprie fattispecie di reato (punibili con pena detentiva non inferiore a 3 anni) per il quale eventualmente sia stata emessa sentenza di condanna confermata in grado di appello.

  • Una volta conclusi i 6 mesi, è prevista l’assegnazione a compiti diversi da quelli di insegnamento, a seguito di una accertata incompatibilità del docente rispetto alle sue mansioni educative per atti non conformi ai propri doveri.

E) Destituzione dall’insegnamento (art. 498) per atti non conformi al proprio dovere e di estrema gravità sia stata individuata l’attività dolosa dell’insegnante, mirata a procurare grave pregiudizio agli alunni, alla scuola, alle famiglie (es. uso illecito o dalla distrazione di beni o di somme della scuola tenute in deposito, gravi abusi di autorità). La destituzione è stata, ad es. confermata dalla Cassazione ad ottobre 2022 nei confronti di un docente dalla scuola e da ogni tipo di pubblico impiego per aver avuto una relazione con una studentessa.

Cosa può fare e non fare il DS

Quanto alle sanzioni irrogabili dal DS, per costante giurisprudenza di legittimità (fra tutte, Corte di Cassazione ordinanza n. 28111/2019 e ordinanza n. 20059/ 2021), il DS è sempre incompetente a sospendere i docenti: la sanzione della sospensione può essere irrogata solo dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari). Per cui il DS può irrogare solo la censura e l’avvertimento scritto (e non può mai offendere).

Il video