La valutazione degli studenti รจ uno dei compiti fondamentali dellโattivitร dei docenti. Questa รจ articolata generalmente in tre momenti chiave: la valutazione iniziale (o diagnostica), quella formativa (intermedia) e quella sommativa (finale). Questโultima รจ quella che viene generalmente sintetizzata nei documenti periodici, quali i trimestri e i quadrimestri, fino ovviamente a quella conclusiva assegnata al termine dellโanno scolastico. Sebbene, dunque, lo spettro delle fonti valutative si sia notevolmente ampliato rispetto agli anni precedenti, un ruolo determinante รจ ancora oggi assegnato alle verifiche. Scritte, orali, pratiche, grafiche, miste: a prescindere dalla tipologia, il docente รจ tenuto a valutare lo studente. Ma quante volte deve procedere alla valutazione? In sostanza, quante verifiche รจ tenuto a somministrare durante lโintero anno scolastico?
Chi stabilisce i criteri di valutazione?
Come sancito dallโart. 2 dellโO.M. n. 134/2000, รจ il Collegio dei Docenti lโorgano deputato ad individuare modalitร e criteri di valutazione degli studenti. Inoltre, lโart. 1 c. 5 del DPR n. 122/2009 prevede che โIl collegio dei docentiย definisce modalitร e criteriย per assicurare omogeneitร , equitร e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertร di insegnamento. Detti criteri e modalitร fanno parte integrante del piano triennale dellโofferta formativa (PTOF)โ.
Dunque, prima di sapere se esiste e qual รจ il numero minimo di verifiche da proporre, รจ importante mettere a fuoco che รจ il Collegio a stabilire criteri comuni di valutazione, da recepire ed attuare dai singoli dipartimenti disciplinari. Il Dirigente Scolastico non ha dunque potere decisionale in tal senso. Ovviamente, puรฒ proporre un numero di verifiche minimo, ma deve essere sempre approvato dallโorgano collegiale in questione. Puรฒ comunque lavorare di concerto con i dipartimenti, proporre delle commissioni apposite, favorire discussioni e organizzare corsi di aggiornamento e formazione specifici sulla valutazione.
La normativa non prevede un numero minimo di verifiche
Ma veniamo alla domanda principale. Esiste un numero minimo di verifiche sotto il quale un docente non puรฒ mai andare? A questo quesito la normativa non offre una precisa risposta. Come previsto dallโart. 1 c. 4 del DPR n.122/2009 succitato, si parla di coerenza โcon gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dellโofferta formativaโ. Sostanzialmente, un docente deve rifarsi al PTOF, ma di base non ha vincoli stretti sul numero di verifiche da tenere in classe.
Vanno perรฒ precisati alcuni aspetti. In primis, la Circolare ministeriale n. 89/2012 prevede che โil voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsiย su una pluralitร di prove di verificaย riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docentiโ. Dunque, pur non esplicitando il numero, esclude la possibilitร di poter valutare lo studente (sia nel trimestre/quadrimestre che al termine dellโanno scolastico) somministrando una sola prova. Deve esserci un numero congruo tale da garantirne la corretta valutazione.
Il ruolo dei Dipartimenti disciplinari
A risolvere la questione, potrebbero essere alcune articolazioni del Collegio docenti come i Dipartimenti disciplinari. Questi, infatti, possono prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e delle misure comuni stabilite dal Collegio, la qualitร e la quantitร delle verifiche da somministrare. In tal modo, pur garantendo la libertร di insegnamento, si puรฒ contemporaneamente garantire omogeneitร e fissare dei livelli che possono agevolare lโinsegnante nella pianificazione e fornire agli studenti un numero adeguato di verifiche per la loro corretta valutazione.