Con la sentenza n. 4/2024 la Corte costituzionale ha stravolto il sistema retributivo degli impiegati pubblici che potranno pretendere la liquidazione degli arretrati di anzianità maturati in 34 anni. Questo sistema, in particolare, interessa tutti i dipendenti del comparto scuola. Vediamo assieme la decisione della Corte costituzionale sulle maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) per gli anni 1991 – 1993.
La decisione della Corte Costituzionale sulla RIA
La Corte costituzionale ha bocciato la Finanziaria 2001 nella parte in cui – retroattivamente – escludeva l’operatività delle maggiorazioni Ria dei dipendenti pubblici per il triennio 1991-1993. Il Giudice Costituzionale, infatti, ha messo un punto definitivo contro la norma che causava una ingiustificata differenziazione retributiva a danno di quei dipendenti pubblici che, diversamente da quanto avvenuto in relazione al triennio 1988-1990, non si sono visti riconoscere l’anzianità di servizio maturata nel successivo triennio 1991-1993.
La decisione della Corte costituzionale è inequivocabile ed ogni dipendente può richiedere oggi le maggiorazioni maturate negli ultimi 5 anni nonché l’aggiornamento della RIA, con un aumento della retribuzione che andrà ad incidere positivamente sia sulla liquidazione del TFS che nel successivo calcolo dell’assegno pensionistico. Con la superiore sentenza il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990, come disposto dalla L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), ma comprende anche il periodo 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.
Il principio enunciato dalla Consulta mette in discussione l’attività legislativa volta ad orientare i giudicati che, negli ultimi 25 anni, hanno inciso in maniera retroattiva sulla materia, rigettando numerosi ricorsi promossi per ottenere il riconoscimento del diritto. Tale decisione della Consulta avrà sicuramente effetto su tutti i giudizi pendenti producendo il riconoscimento (con relativo ricalcolo) dell’anzianità maturata fino alla data del 31 dicembre 1993, e la rideterminazione (con effetto retroattivo) della maggiorazione RIA, del TFS e del trattamento pensionistico futuro o già in essere.
Come agire?
Lo studio legale Fasano, esperto in diritto della scuola, unitamente allo studio dei Commercialisti Toscano Cicero, specializzati in consulenza scolastica fiscale e del lavoro, sta avviando le azioni legali in tutta la penisola dirette al riconoscimento. Le istanze individuali di ricostruzione della carriera e/o di riconoscimento del quantum maturato nel periodo 1991-1993, saranno presentate in forma individuale, al fine di recuperare ben 140,00 euro lordi per ogni mese di servizio.
Si procederà con un atto di messa in mora per il riconoscimento delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (RIA), ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68).
La decisione dalla Consulta potenzialmente andrà a stravolgere il panorama degli arretrati salariali dei dipendenti pubblici. Ciò con rilevanti effetti su tutti i giudizi pendenti, quali: il riconoscimento e il relativo ricalcolo dell’anzianità maturata fino alla data del 31 dicembre 1993, nonché la rideterminazione delle maggiorazioni RIA, dei TFS e dei trattamenti pensionistici futuri o già in essere. L’effetto immediato della sentenza emessa dalla Corte costituzionale è quello di ritenere legittime le richieste di maggiorazione della RIA per coloro che avevano maturato un’anzianità di effettivo servizio di cinque, dieci o venti anni anche nel periodo 1991-1993.
Normativa attinente
La sentenza n. 4/2024 emessa dalla Corte costituzionale, spiegano gli avvocati Fasano, apre un nuovo capitolo per i dipendenti pubblici in Italia. La decisione, basata sul principio di irretroattività delle leggi, disciplinato dall’articolo 11, comma 1, delle Preleggi del codice civile, stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo“. Questo principio giuridico ha avuto un ruolo chiave nella sentenza. Può presentare l’atto di messa in mora all’Amministrazione, chi abbia maturato i requisiti seguenti alla data del 31/12/93, anziché alla data del 31/12/1990, per effetto della proroga della vigenza contrattuale 1988-1990 disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992: D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 relativo al recepimento dall’accordo del 26 settembre 1989 avente efficacia nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990 concernente il personale del comparto Ministeri ovvero di tutto il personale previsto all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. L’art. 9 del suddetto decreto ha previsto:
- ai commi 1 e 2 i nuovi importi della RIA a decorrere dal 01.01.1989 previsti per tutto il personale dalla I alla IX qualifica in servizio dal 01/01/1987 al 31/12/1988;
- ai commi 4 e 5, sempre con decorrenza dal 01/01/1989, una maggiorazione della RIA in presenza dei seguenti requisiti:
- a) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 5 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero al 31/12/1990);
- b) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 10 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero al 31/12/1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA raddoppiato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni;
- c) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 20 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero al 31/12/1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA quadruplicato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.
Si chiarisce che sono interessati dalla sentenza della Consulta i dipendenti pubblici dei Ministeri, tra cui il MIM, e delle Agenzie fiscali assunti dal 01.01.1981 al 31.12.1983 oppure dal 01.01.1986 al 31.12.1988 che hanno maturato, pertanto, rispettivamente 5 o 10 anni di servizio nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993. Una rivalutazione giuridica consistente nel riconoscimento (con relativo ricalcolo) dell’anzianità maturata fino alla data del 31 dicembre 1993, consentirebbe una rideterminazione (con effetto retroattivo) della maggiorazione RIA , del TFS e del trattamento pensionistico futuro o già in essere. A breve pubblicheremo l’atto di diffida e messa in mora per tutti i lettori di ScuolaInforma.
Avvocato Angela Maria Fasano