Chi si appresta ad affrontare la prima supplenza puรฒ trovarsi spaesato sia dal punto di visto burocratico sia per quanto riguarda gli adempimenti quotidiani. Tra questi ultimi troviamo la compilazione del registro elettronico, necessario per soddisfare l’esigenza di garantireย trasparenzaย sulle attivitร  scolastiche e per snellire la gestione burocratica dell’insegnante. Ma cosa sapere al riguardo? Come funziona? Facciamo chiarezza.

Registro elettronico: tutte le informazioni

Sia i docenti di ruolo che supplenti sono tenuti a compilare ogni giorno il registro elettronico accedendo alla piattaforma elettronica indicata dalla scuola. Ne esistono diverse, tra cui le piรน note sono Argo, Spaggiari e Nuvola. Sul registro elettronico devono essere indicati:

  • presenze e assenze degli alunni;
  • voti delle interrogazioni e dei compiti in classe;
  • ritardi, uscite anticipate e giustificazioni;
  • compiti assegnati e verifiche programmate;
  • orario delle lezioni;
  • pagelle in formato elettronico;
  • note dei docenti;
  • comunicazioni scolastiche;
  • un breve riassunto delle attivitร  didattiche svolte quotidianamente.

Per potervi accedere la segreteria scolastica deve fornire, a ciascun docente che prende servizio, le credenziali (nome utente e password) per poter accedere sulla piattaforma dedicata al registro elettronico. La password indicata servirร  solo per il primo accesso, dopodichรจ il docente potrร  sceglierne una a proprio piacimento. Il docente potrร  accedere esclusivamente ai dati riguardanti le sue classi e le sue materie.

La compilazione รจ obbligatoria?

Circa l’obbligatorietร  della compilazione del registro elettronico occorre rifarsi alla normativa di riferimento nonchรจ all’orientamento giurisprudenziale in materia. Nello specifico il Decreto Legge n. 95 del 2012 ha previsto l’obbligo dell’utilizzo del registro elettronico a partire dall’ a.s. 2012/2013. Tuttavia, quest’obbligo non รจ mai stato del tutto attuato a causa del mancato piano di dematerializzazione in tutte le scuole del territorio nazionale.

Sul punto รจ intervenuta la Cassazione che, con sentenza n. 47241 del 21/11/2019, si รจ espressa in maniera contraria al previsto obbligo. I giudici hanno ribadito che non essendo stato ancora attuato il piano di dematerializzazione si vanifica del tutto il contenuto normativo previsto dal citato Decreto rendendo non obbligatorio l’utilizzo del registro e delle pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica.

L’adozione del registro elettronico รจ da considerarsi obbligatoria solo nel caso in cui il Collegio docenti deliberi il suo utilizzo nella scuola, se quest’ultima รจ dotata delle infrastrutture e dei dispositivi necessari.

Si passerร  al registro cartaceo?

Negli ultimi mesi ha acceso il dibattito il possibile ritorno al registro cartaceo. Tutto รจ nato da una ‘querelle’ intercorsa tra lo psicoterapeuta Paolo Crepet e il Ministro Valditara. Il primo non avrebbe nascosto la sua contrarietร  al registro elettronico, sostenendo che in un incontro con Valditara quest’ultimo gli avrebbe rivelato di voler a breve abolire questo strumento per tornare alla modalitร  cartacea. Ne รจ seguita perรฒ la smentita del ministro, che ha dichiarato di non avere all’ordine del giorno una tale iniziativa, ma di essere a favore solo del ripristino del diario cartaceo per gli studenti.