La questione del registro elettronico o cartaceo, a distanza di tempo, è ancora dibattuta. Istituti diversi, presentano regole diverse. Una lettrice docente statale di scuola primaria ci pone un quesito specifico e articolato in merito alla presenza del doppio registro (elettronico e cartaceo) e ad alcune regole previste per il personale, chiedendoci cosa è legittimo e cosa no. Risponde alle sue domande l’avvocato Maria Rosaria Altieri.

Registro elettronico e cartaceo: il quesito

La lettrice ci spiega: “Nel mio Istituto comprensivo sono in vigore i seguenti registri:

  • registri cartacei: registro di presenze in aula docente, registri di classe nelle aule delle classi, registri  nelle aule in cui si portano gruppi di alunni o singoli alunni ( uno per aula), registri mensa e intermensa . E’ stato dichiarato obbligo di firma su tutti questi registri.

Chiedo: è valido tale obbligo? La motivazione data è la sicurezza in caso di evacuazione. Se questo è il criterio, dovrebbe essere messo un registro anche nei bagni, anche nell’aula del fotocopiatore, a mio parere. Inoltre, ogni volta che il docente entra in un’aula diversa dalla classe con un gruppo o singolo alunno, deve firmare e scrivere il nome di chi ha portato. Può pertanto figurare, più volte, nome e cognome dello stesso singolo alunno, se per vari ed autorizzati motivi necessita di stare per una parte della lezione in un’aula diversa dalla classe. Il registro è poi visionato da altri docenti e dal personale amministrativo. Non è lesione della privacy questa? Lo scorso anno si chiedeva compilazione di registri anche per la permanenza di 15 o 30 minuti in un’aula diversa dalla classe.

  • Registro elettronico così strutturato: scansione dichiarata oraria, ma in realtà ogni casella vale 30 minuti. Pertanto la dicitura “1a ora” corrisponde ai primi 30 minuti, figura quindi, ad esempio, che un alunno esce da scuola all’ottava ora, quando in realtà è la quarta.

Chiedo se ciò è legale, se è sufficiente la delibera di approvazione, da parte del Collegio Docenti, del registro elettronico così strutturato, per attestarne la legalità. Ma soprattutto chiedo questo: per una lezione di 2 ore devo apporre quattro firme digitali, una ogni 30 minuti. E’ legale? Dal momento che è obbligo firmare il registro in tempo reale, significa che ci si deve fermare ogni 30 minuti per firmare? Di fatto il docente non è in grado di farlo, perché sta adempiendo ai compiti di insegnamento e vigilanza, quindi può firmare successivamente, alla fine della lezione o della giornata scolastica?

Addirittura quest’anno si dovrà apporre la firma anche per soli 15 minuti, in alcuni casi. Che valore hanno firme apposte non all’inizio della lezione ma “durante”? Per non incorrere in sanzioni disciplinari , in segnalazioni da parte delle famiglie ( che possono controllare in tempo reale) che cosa può fare il docente? Ha obbligo di firmare ogni 15/30 minuti o può farlo solo nella prima delle due, tre, quattro, cinque caselle che vanno a costituire una lezione? Se è obbligo, come si concilia con il fatto che la normativa, da quanto mi risulta, dichiara che la firma va apposta all’inizio della lezione? Questa organizzazione, lo scorso anno, mi ha imposto anche oltre trenta firme nell’arco di una giornata lavorativa.”

La coesistenza del registro cartaceo ed del registro elettronico

L’avvocato Altieri risponde alla domanda e scrive: In via preliminare, al fine di rispondere ai numerosi quesiti posti, è necessario esaminare innanzi tutto la correttezza della coesistenza del registro cartaceo e di quello elettronico per attestare la presenza del docente in classe, dunque per certificare la stessa situazione. Si è già avuto modo di chiarire, pur in assenza di norme specifiche sul punto, che, premessa la qualità di pubblico ufficiale del docente (art. 357 c.p.), la firma sul registro elettronico (di classe) della presenza del docente in una determinata classe fa piena prova (fino a querela di falso) di tale circostanza ed esclude l’obbligatorietà della firma anche sul registro cartaceo di classe. Inoltre, la duplicazione delle firme potrebbe porre non pochi problemi (anche per la scuola) nell’ipotesi in cui risultino divergenze tra i due registri.

Pluralità di registri e semplificazione

Quanto alla legittimità della presenza di svariati registri nei vari ambienti della scuola (laboratori, mensa e intermensa), in assenza di una specifica regolamentazione della questione, al fine rispondere alla lettrice, bisogna esaminare i principi generali che regolano la materia. In linea generale è da anni (sin da 1990 con la L. 241) in corso nella Pubblica Amministrazione un programma di semplificazione (che ha ricevuto un recente impulso con l’adozione del PNRR) volto a ridurre le incombenze burocratiche dei pubblici dipendenti, quando queste non siano necessarie a garantire il raggiungimento di interessi di rango superiore.

Orbene, prevedere una serie di registri per attestare la presenza degli alunni nei vari ambienti scolastici, oltre ad essere contrario al principio della semplificazione, in quanto appesantisce inutilmente gli obblighi dei docenti, non risulta neppure idoneo a garantire una maggiore sicurezza degli alunni in caso di evacuazione. Infatti, sarebbe a tal fine sufficiente che il docente abbia con sé il registro elettronico di classe (in dotazione nell’istituto della lettrice) per garantire la medesima finalità di controllo degli alunni in caso di evacuazione.

Pertanto, benché non si ritenga siano violate regole di privacy, si ritiene però che l’adozione di un così elevato numero di registri, oltre ad essere superfluo ed onerare i docenti di inutili incombenze, sia addirittura contrario ai principi di efficienza ed efficacia della PA (art. 97 Cost.), in quanto priva il docente, costretto a firmare un numero così elevato di registri, di tempo per svolgere i suoi compiti istituzionali, ossia quelli di vigilanza sugli alunni e quelli di insegnamento. Sarebbe il caso di comprendere che l’eccessiva burocratizzazione, ossia costringere i docenti a compilare “troppe carte” (quando on espressamente previsto dalle norme), non tutela né la scuola, né, tantomeno, il Dirigente.

Firma del registro di classe e unità oraria di lezione

Quanto alla seconda questione posta, ossia all’obbligo di firmare il registro elettronico ogni mezz’ora, è evidente che ciò va in aperto contrasto con l’unità oraria di lezione. Il docente è tenuto a firmare il registro di classe al momento in cui entra aula e quella firma “copre” l’intera unità oraria di lezione. Pretendere la firma ogni mezz’ora, oltre ad essere in contrasto con detto principio, causa i già sopra menzionati problemi di aggravare “inutilmente” l’attività del docente che è impegnato a svolgere quelli che sono i suoi compiti contrattuali: vigilare sugli alunni e insegnare.

Con la premessa che le famiglie non hanno alcun potere di controllo dell’attività svolta dal docente in classe, qualora le modalità in uso nella scuola della lettrice siano deliberate dal Collegio dei Docenti, ciò non esclude che possano essere illegittime e quindi che, in ipotesi di sanzioni disciplinari, siano contestabili nelle sedi competenti. A margine si precisa che il Dirigente Scolastico, nella qualità di rappresentante legale dell’Istituzione scolastica, presiedendo il Collegio dei docenti, è tenuto a garantire che le delibere adottate da questo organo collegiale (idonee a vincolare lo stesso Istituto) siano legittime e non in contrasto con principi Costituzionali e con norme di rango legislativo e regolamentare.