Il Tribunale del Lavoro di Asti ha annullato il depennamento dalle graduatorie ATA di un’assistente amministrativa, deciso dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Piemonte. Il provvedimento era basato su una presunta dichiarazione mendace riguardante il servizio prestato presso un istituto paritario. Tuttavia, la dichiarazione non riguardava un requisito essenziale per l’accesso, ma un titolo aggiuntivo per il punteggio.
Depennamento ATA illegittimo: la sentenza
Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno dimostrato in tribunale che i provvedimenti emessi erano illegittimi, sostenendo che il servizio svolto dalla ricorrente nell’anno scolastico 2017/2018 doveva essere riconosciuto valido sia giuridicamente che economicamente. Ecco i principali argomenti:
- Reinserimento con punteggio rettificato: Il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a essere reinserita, con il punteggio corretto.
- Validità del servizio nel 2017/2018: Il giudice ha confermato che il servizio prestato in quell’anno era valido, poiché effettuato nell’ambito delle graduatorie del triennio 2014/2017, dove la ricorrente era inserita senza dichiarazioni false. L’amministrazione non poteva annullare tale periodo.
- Esclusione illegittima dalle graduatorie: L’esclusione dalle graduatorie ATA per il triennio 2018/2021 e dall’elenco permanente per il 2018/2019 è stata giudicata illegittima. La dichiarazione mendace non riguardava un requisito essenziale per l’accesso, ma influiva solo sul punteggio. L’amministrazione avrebbe dovuto correggere il punteggio anziché escludere la ricorrente.
- Non applicabilità della decadenza: La decadenza prevista dall’art. 75 del DPR 445/2000 si applica solo a dichiarazioni false riguardanti requisiti essenziali. In questo caso, non sussisteva motivo per l’esclusione.
Diritto al reinserimento e rettifica del punteggio
Il Giudice ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione, stabilendo che, poiché la dichiarazione mendace non riguardava un requisito di accesso, non era applicabile la decadenza prevista dal DPR 445/2000. La ricorrente ha quindi ottenuto il diritto al reinserimento nelle graduatorie ATA con il punteggio rettificato, detraendo solo i punti relativi ai servizi non riconosciuto.