La questione delle responsabilità del docente in gita nei riguardi degli studenti è una questione molto sentita in questo periodo. E’ giunto in redazione un nuovo quesito in proposito, all’interno della nostra rubrica L’avvocato risponde: “Buonasera avvocato, sono un docente che sta per accompagnare una quinta classe in gita all’estero e sono preoccupato. La scorsa settimana ho sentito di un collega che si è trovato in una brutta situazione, con un’alunna scappata di notte dall’albergo e trovata in una discoteca ubriaca. Hanno dovuto accompagnarla in ospedale. In questi casi, è responsabile il docente anche se l’alunno è un maggiorenne? A quali conseguenze si vanno incontro? E nel caso di un minorenne? Grazie in anticipo.
Gita scolastica e responsabilità del docente
Alla domanda del nostro lettore, risponde l’Avvocato Angela Maria Fasano, che scrive: La maggiore età dell’alunno non fa venire meno la responsabilità e l’obbligo di vigilanza che deve sorreggere l’agere di un docente. E a stabilirlo è stata la Cassazione. Con la sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013, infatti, i giudici della Suprema Corte sono intervenuti sul tema della responsabilità dell’insegnante anche quando l’alunno è maggiorenne. La novità di tale pronuncia giurisprudenziale è costituita dalla circostanza che la maggiore età dell’allievo non sia di per sé sufficiente a far venir meno gli obblighi a carico dei dipendenti dell’istituto scolastico e sorgenti con il vincolo giuridico che si instaura con la frequenza dell’istituto da parte dell’allievo.
Si tratta quindi di una responsabilità contrattuale e non extracontrattuale ex 2048 c.c., legata agli obblighi di vigilanza. Oltre all’obbligo di istruire ed educare vige quindi anche l’obbligo di vigilare sull’incolumità fisica e sicurezza degli studenti, vincoli che non hanno limiti se non la fine della frequenza, quindi non esiste il limite del raggiungimento della maggiore età dell’alunno. Motivi questi che limitano molti docenti nel voler accompagnare gli alunni in gita, per i rischi, elevati, di responsabilità per omessa vigilanza.
L’onere di vigilanza esiste sempre
Ovviamente l’onere di vigilanza deve essere modulato in base all’età anagrafica degli alunni. L’onere di vigilanza come inversamente proporzionale all’età anagrafica viene più recentemente ribadito pure da Cass. sez. 3, 29 maggio 2013 n. 13457 e Cass. sez. 3, 4 ottobre 2013 n. 22752. Quindi, nel caso di responsabilità per culpa in vigilando in relazione ad un minore di prima elementare, sarà più difficile per l’insegnante provare il caso fortuito. Nel caso del maggiorenne la situazione certamente cambia, ma il docente dovrà manifestare la medesima attenzione che riserberebbe ad un non maggiorenne.
Avv. Angela Maria Fasano