Il prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze sarà regolato da un’apposita ordinanza ministeriale, la cui bozza è stata già presentata alle organizzazioni sindacali. La finestra temporale per la presentazione dell’istanza, secondo le previsioni indicate dagli stessi sindacati, dovrebbe essere aperta nel periodo delle festività pasquali. La procedura di aggiornamento delle GPS sarà preceduta da quella che interesserà le GAE (le due tipologie di aggiornamento sono state riallineate).

Aggiornamento GPS, quando e dove si potrà presentare domanda

Premesso che le informazioni sotto riportate sono contenute nella bozza della nuova ordinanza ministeriale (e pertanto ancora suscettibile di modifiche), gli aspiranti presenteranno la loro istanza, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti. Gli aspiranti presenteranno la loro domanda unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto leg.vo 7.3.2005, N. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 

I candidati potranno presentare la loro istanza di partecipazione a partire dalle ore 12 del giorno di pubblicazione dell’Ordinanza sul Portale Unico del reclutamento di cui all’art. 35-ter del decreto leg.vo 30.3.2001, n. 165 – raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it – e fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. 

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza > …. 

Cosa deve dichiarare l’aspirante nella domanda GPS

Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: 

  • il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6; 
  • di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli; 
  • le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura; 
  • il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, nonché l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati; 
  • i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà diritto all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure; 
  • i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla ordinanza; 
  • di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  • i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta. 

Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall’ordinanza. L’amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all’articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all’articolo 6. L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma dell’ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci

Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e). Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: 

  • titoli di studio conseguiti all’estero
  • dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; 
  • servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi. 

Si rammenta, ancora una volta, che si tratta della bozza della nuova ordinanza ministeriale: per le informazioni ufficiali, si dovrà attendere la pubblicazione definitiva del provvedimento.