Riassorbimento di una COE: una lettrice ci pone un quesito. “Buonasera, avrei un quesito da proporvi: sono stata immessa in ruolo nell’anno scolastico 2021-2022, e mentre nel primo anno la richiesta di trasferimento non è stata accolta, nel secondo si, e dopo due anni nella stessa scuola, sono stata trasferita vicino a casa con COE su tre scuole, due nel mio comune e la terza in altro comune limitrofo. La mia cattedra è suddivisa in 6 ore per scuola (tre istituti comprensivi diversi). Ho saputo che il prossimo anno in una delle due scuole dove faccio completamento andrà in pensione una collega, posso fare richiesta per andare al suo posto? O devo sottostare al vincolo triennale essendo stata trasferita da un anno in questa cattedra? Dal contratto collettivo capisco che potrei fare espressa domanda per andare in quella cattedra (nella mia scuola di titolarità non si libereranno posti e quindi rimarrò l’ultima dei docenti in graduatoria e la Coe sarà sempre mia), ma non trovo riferimenti circa il possibile vincolo triennale post trasferimento.” Risponde l’Avv. Maria Rosaria Altieri.
Vincolo triennale e titolare di COE
Dalla lettura del quesito posto emerge che la lettrice ha ottenuto il trasferimento in questo anno scolastico 2023/24, che sia soggetta al vincolo triennale di permanenza e che sia divenuta titolare su una COE, con titolarità in una scuola e completamento in altre due. In una delle due scuole di completamento il prossimo anno si libererà un posto in organico di diritto a seguito di pensionamento, per cui la docente chiede se può ottenere il trasferimento nella scuola di completamento o se è soggetta al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità.
Il vincolo triennale
L’art. 2 del CCNI Mobilità 2022-25 disciplina i vincoli della mobilità ed in particolare prevede che sono soggetti al vincolo di permanenza nella scuola di titolarità i docenti che:
- sino stati soddisfatti con trasferimento o passaggio di ruolo provinciale o interprovinciale su una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda, oppure abbiano ottenuto il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”;
- abbiano ottenuto trasferimento o passaggio di ruolo interprovinciale e siano stati soddisfatti in una qualsiasi delle preferenze indicate (scuole, comune, distretti e provincia) nella domanda.
Il docente che, come la lettrice, ha presentato domanda di mobilità per l’a.s. 2023/24, e che si trovi in una delle due condizioni sopra indicate, non può presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) nei tre anni scolastici successivi, ossia negli aa.ss. 2023/24, 2024/25 e 2025/26. Potrà presentare domanda di mobilità (trasferimento e/o passaggio) per l’a.s. 2026/27.
La disciplina delle COI E delle COE
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado l’organico delle Istituzioni Scolastiche può essere costituito da Cattedre Orario Interne (COI) e Cattedre Orario Esterne (COE). Le COI sono costituite all’interno della stessa istituzione scolastica, fermo restando che la stessa scuola potrebbe avere più plessi o sedi coordinate anche in comuni diversi che comunque afferiscono allo stesso istituto (identificato da un unico codice meccanografico generale). Con l’unificazione dei codici meccanografici e quindi degli organici, il docente titolare, assegnato in un’istituzione scolastica, potrà essere impiegato indifferentemente nei vari plessi o sedi coordinate della scuola.
Le COE, invece, sono costituite dall’Ufficio Scolastico Provinciale nella fase di predisposizione degli organici, accorpando spezzoni presenti in scuole diverse. La formazione di COE può avvenire tra scuole diverse con una scuola di titolarità (quella in cui il docente ha il maggior numero di ore) e una o due scuole di completamento. Non possono essere costituite cattedre orario mediante l’abbinamento di tre scuole di tre Comuni diversi (art. 6 O.M. n. 191/1997). È possibile distinguere fra:
- COE nello stesso Comune (quando le due\tre scuole che compongono la COE hanno la sede principale nello stesso comune);
- COE in Comuni diversi (quando le due\tre scuole che compongono la COE hanno sede in comuni diversi) (tale è la COE della lettrice).
Il riassorbimento di una COE
L’art. 11, commi 2 e 3, del CCNI Mobilità 2022-25 dispone che:
- “2. Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.
- 3. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente”.
Ciò significa che il docente titolare su una COE ha diritto ad essere assegnato automaticamente ad una cattedra interna (sempre che sia rimasta priva di titolare come nel caso di pensionamento) solo se questa si liberi nella scuola di titolarità. In questo caso non sono necessari ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territoriale competente e l’assegnazione sarà automatica senza che il docente sia tenuto a formalizzare la richiesta Ciò in quanto tale assegnazione non comporta alcuna modifica della scuola di titolarità che rimane invariata (e non è possibile richiedere il trasferimento nella scuola di titolarità per la stessa tipologia di posto).
Diversamente, nel caso in cui la cattedra si liberi in una delle scuole di completamento, come nel caso che riguarda la lettrice, è sempre necessario presentare domanda di trasferimento (poiché il docente deve acquisire una nuova titolarità) e, se questi è soggetto a vincolo triennale, in quanto rientrante nei casi di cui all’art. 2 CCNI Mobilità 2022-25, non potrà presentare domanda di mobilità per 3 anni scolastici.