Riassorbimento di una COE: una lettrice ci pone un quesito. “Buonasera, avrei un quesito da proporvi: sono stata immessa in ruolo nell’anno scolastico 2021-2022, e mentre nel primo anno la richiesta di trasferimento non รจ stata accolta, nel secondo si, e dopo due anni nella stessa scuola, sono stata trasferita vicino a casa con COE su tre scuole, due nel mio comune e la terza in altro comune limitrofo. La mia cattedra รจ suddivisa in 6 ore per scuola (tre istituti comprensivi diversi). Ho saputo che il prossimo anno in una delle due scuole dove faccio completamento andrร in pensione una collega, posso fare richiesta per andare al suo posto? O devo sottostare al vincolo triennale essendo stata trasferita da un anno in questa cattedra? Dal contratto collettivo capisco che potrei fare espressa domanda per andare in quella cattedra (nella mia scuola di titolaritร non si libereranno posti e quindi rimarrรฒ l’ultima dei docenti in graduatoria e la Coe sarร sempre mia), ma non trovo riferimenti circa il possibile vincolo triennale post trasferimento.” Risponde l’Avv. Maria Rosaria Altieri.
Vincolo triennale e titolare di COE
Dalla lettura del quesito posto emerge che la lettrice ha ottenuto il trasferimento in questo anno scolastico 2023/24, che sia soggetta al vincolo triennale di permanenza e che sia divenuta titolare su una COE, con titolaritร in una scuola e completamento in altre due. In una delle due scuole di completamento il prossimo anno si libererร un posto in organico di diritto a seguito di pensionamento, per cui la docente chiede se puรฒ ottenere il trasferimento nella scuola di completamento o se รจ soggetta al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolaritร .
Il vincolo triennale
Lโart. 2 del CCNI Mobilitร 2022-25 disciplina i vincoli della mobilitร ed in particolare prevede che sono soggetti al vincolo di permanenza nella scuola di titolaritร i docenti che:
- sino stati soddisfatti con trasferimento o passaggio di ruolo provinciale o interprovinciale su una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda, oppure abbiano ottenuto il movimento nel comune di titolaritร attraverso la preferenza sintetica โdistretto sub comunaleโ;
- abbiano ottenuto trasferimento o passaggio di ruolo interprovinciale e siano stati soddisfatti in una qualsiasi delle preferenze indicate (scuole, comune, distretti e provincia) nella domanda.
Il docente che, come la lettrice, ha presentato domanda di mobilitร per lโa.s. 2023/24, e che si trovi in una delle due condizioni sopra indicate, non puรฒ presentare domanda di mobilitร (trasferimento e passaggio) nei tre anni scolastici successivi, ossia negli aa.ss. 2023/24, 2024/25 e 2025/26. Potrร presentare domanda di mobilitร (trasferimento e/o passaggio) per lโa.s. 2026/27.
La disciplina delle COI E delle COE
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado lโorganico delle Istituzioni Scolastiche puรฒ essere costituito da Cattedre Orario Interne (COI) e Cattedre Orario Esterne (COE). Le COI sono costituite allโinterno della stessa istituzione scolastica, fermo restando che la stessa scuola potrebbe avere piรน plessi o sedi coordinate anche in comuni diversi che comunque afferiscono allo stesso istituto (identificato da un unico codice meccanografico generale). Con lโunificazione dei codici meccanografici e quindi degli organici, il docente titolare, assegnato in unโistituzione scolastica, potrร essere impiegato indifferentemente nei vari plessi o sedi coordinate della scuola.
Le COE, invece, sono costituite dallโUfficio Scolastico Provinciale nella fase di predisposizione degli organici, accorpando spezzoni presenti in scuole diverse. La formazione di COE puรฒ avvenire tra scuole diverse con una scuola di titolaritร (quella in cui il docente ha il maggior numero di ore) e una o due scuole di completamento. Non possono essere costituite cattedre orario mediante lโabbinamento di tre scuole di tre Comuni diversi (art. 6 O.M. n. 191/1997). ร possibile distinguere fra:
- COE nello stesso Comune (quando le due\tre scuole che compongono la COE hanno la sede principale nello stesso comune);
- COE in Comuni diversi (quando le due\tre scuole che compongono la COE hanno sede in comuni diversi) (tale รจ la COE della lettrice).
Il riassorbimento di una COE
Lโart. 11, commi 2 e 3, del CCNI Mobilitร 2022-25 dispone che:
- โ2. Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarร automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, allโesito delle operazioni di mobilitร , verrร pubblicato tra le eventuali disponibilitร lโeffettiva tipologia di cattedra interna o esterna.
- 3. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dellโufficio territorialmente competenteโ.
Ciรฒ significa che il docente titolare su una COE ha diritto ad essere assegnato automaticamente ad una cattedra interna (sempre che sia rimasta priva di titolare come nel caso di pensionamento) solo se questa si liberi nella scuola di titolaritร . In questo caso non sono necessari ulteriori provvedimenti da parte dellโufficio territoriale competente e lโassegnazione sarร automatica senza che il docente sia tenuto a formalizzare la richiesta Ciรฒ in quanto tale assegnazione non comporta alcuna modifica della scuola di titolaritร che rimane invariata (e non รจ possibile richiedere il trasferimento nella scuola di titolaritร per la stessa tipologia di posto).
Diversamente, nel caso in cui la cattedra si liberi in una delle scuole di completamento, come nel caso che riguarda la lettrice, รจ sempre necessario presentare domanda di trasferimento (poichรฉ il docente deve acquisire una nuova titolaritร ) e, se questi รจ soggetto a vincolo triennale, in quanto rientrante nei casi di cui allโart. 2 CCNI Mobilitร 2022-25, non potrร presentare domanda di mobilitร per 3 anni scolastici.