Riconoscimento servizio preruolo nella ricostruzione carriera e pensionamento. Una lettrice chiede: “Sono una docente e anche io vorrei fare il ricorso per il riconoscimento del preruolo, perché vorrei andare in pensione prima. Posso farlo se non ho ancora avuto la ricostruzione di carriera?” La risposta è fornita dall’Avvocato Altieri, che spiega nel corso del nostro webinar su YouTube se effettivamente le cose stanno così.
Riconoscimento anni preruolo e pensione
L’avvocato Maria Rosaria Altieri dice: Va innanzi tutto detto che il ricorso per il riconoscimento del preruolo non consente di andare in pensione prima, i termini del pensionamento sono relativi all’età e ai periodi di contributi versati (come ha chiarito la scorsa settimana in un apposito webinar la dott.sa M. Grazia Penna, vicepresidente del Fondo Espero).
Il ricorso per il riconoscimento del preruolo consente di ottenere la valutazione per intero del servizio preruolo, ossia la valutazione integrale, senza decurtazione alcuna, degli effettivi periodi di servizio prestati. Ciò in quanto la normativa, ossia l’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, prevede che i primi 4 anni di servizio preruolo vengano integralmente valutati a fini giuridici ed economici e i restanti vengano valutati a fini giuridici nella misura di 2/3. Questo disallineamento, così come previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR 23 agosto 1988, n. 399, viene recuperato dopo anni 16 per i docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado e dopo 18 anni per i docenti di scuola secondaria di primo grado, docenti diplomati di scuola secondaria, docenti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia.
Ebbene il riconoscimento integrale ottenuto con un eventuale ricorso non incide sull’anticipo della pensione, ma solo sull’anticipo dello scatto della fascia stipendiale, che nulla ha a che vedere con i requisiti pensionistici. L’unico effetto sulla pensione è di carattere indiretto, in quanto aumentando lo stipendio, aumentano anche i contributi versati.
Il ricorso non conviene sempre
In ogni caso con la pronuncia n. 31149/2019 della Cassazione, secondo cui il preruolo deve essere valutato in misura integrale tenendo conto degli effettivi periodi di servizio prestato, per i docenti, i quali usufruiscono del beneficio della valutazione dell’anno scolastico anche se prestato in misura inferiore a 365 giorni, ma comunque in misura superiore a 180 (così come previsto dall’art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999), il ricorso per il docente non è sempre conveniente, per cui è sempre necessario procedere ad un’attenta valutazione della propria situazione. È sempre invece conveniente per il personale ATA.
Comunque, poiché si tratta di un riconoscimento ai fini della carriera è sempre necessario aver già ottenuto il decreto di ricostruzione di carriera, altrimenti ci si può limitare a fare unicamente un’azione di accertamento (come ho già detto per il riconoscimento del 2013). Vale la pena precisare che per il personale immesso in ruolo a far data dall’a.s. 2023/24 l’art. 14 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni in L. 10 agosto 2023, n. 103, per ovviare alla Procedura d’infrazione UE n. 2014/4231 ha previsto che le ricostruzioni di carriera devono essere effettuate valutando il servizio effettivamente prestato in misura integrale (così come previsto dalla Cassazione del 2019). Conseguentemente non ci sarà più il riallineamento.