Dsga in pensione dal 1° settembre 2019: può ancora ottenere il riconoscimento integrale del servizio preruolo? Una lettrice ci scrive: “Avendo letto un articolo riguardo all’oggetto, mi è sorto il dubbio se rientro anch’io in questa casistica di personale. Specifico di essere entrata in ruolo come assistente amministrativo nell’anno scolastico 1988/89; 1989/90 come coordinatore amministrativo e, nell’anno 2000/2001 come dsga e di avere avuto la ricostruzione di carriera con il riconoscimento degli anni di pre-ruolo come dall’allora normativa. (I primi 4 anni per intero e gli altri ecc…) Desidero sapere se la normativa inerente l’oggetto, e più precisamente di avere riconosciuto il pre-ruolo tutto per intero nella ricostruzione di carriera ha dei termini retroattivi. Se si, a decorrere da quale anno e, per noi pensionati, a quale ente dobbiamo inoltrare la domanda per il riconoscimento di tale diritto, MIUR o Inps.” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

La normativa sulla ricostruzione di carriera del Personale ATA

Occorre preliminarmente precisare che il diritto alla valutazione per intero del servizio preruolo, per coloro che sono stati immessi prima in ruolo prima dell’a.s. 2023/24, non deriva direttamente dalla normativa nazionale (che anzi prevede un riconoscimento del preruolo solo parziale), ma dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità.

Con particolare riferimento al personale ATA, invero, l’art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”), dispone che “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.

La violazione del principio di non discriminazione

Tuttavia la ricostruzione di carriera effettuata nella misura parziale prevista dalla citata norma, in quanto determina una disparità di trattamento tra i lavoratori precari e i lavoratori di ruolo, è stata ritenuta discriminatoria dalla giurisprudenza comunitaria, in quanto contraria all’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, del 18.03.1999, cui ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE.

In sostanza, la norma in questione che prevede un parziale e differenziato riconoscimento del periodo di lavoro svolto con contratti a tempo determinato, determina un diverso trattamento economico tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, senza che per tale differenziazione sussista alcun motivo oggettivo. Alla luce di tale consolidata interpretazione eurounitaria, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31150 del 28.11.2019, è intervenuta a riconoscere il diritto, nella ricostruzione di carriera, all’integrale valutazione, a fini giuridici ed economici, di tutto il periodo preruolo.

Il Decreto Salva Infrazioni

Solo nel 2023 il principio espresso dalla Corte di Cassazione è stato trasfuso in specifiche norme. Invero, gli artt. 11 e 14 del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (cd. Decreto Salva Infrazioni), convertito in Legge 10 agosto 2023, n. 103, hanno previsto per il personale scolastico il riconoscimento integrale ai fini della carriera del servizio preruolo, ma limitatamente a coloro che verranno immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024.

Il ricorso al Giudice del lavoro

Pertanto, per il personale assunto in ruolo precedentemente all’a.s. 2023/24, è necessario incardinare apposito contenzioso innanzi al Giudice del Lavoro, diretto ad ottenere la valutazione integrale del preruolo senza decurtazione alcuna e, quindi, diretto ad ottenere un nuovo inquadramento stipendiale e la corresponsione delle arretrate differenze retributive.

Tuttavia, per il personale già in pensione la strada del ricorso va attentamente valutata, atteso che l’unica utilità che detto personale può conseguire con un ricorso è quella relativa alla liquidazione delle differenze retributive, le quali però, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., si prescrivono in 5 anni.

La risposta al quesito

Pertanto, posto che la nostra ascoltatrice è andata in pensione il 1° settembre 2019, e che al 1° settembre 2024 matura la prescrizione delle differenze retributive, se intende incardinare il contenzioso, dovrà immediatamente (entro il 31 agosto 2024) inviare, anche a mezzo pec, idonea diffida al MIM con effetti interruttivi della prescrizione, perché, diversamente, ì crediti nei confronti del MIM sarebbero interamente prescritti e verrebbe meno l’interesse a ricorrere, non avendo più alcuna utilità da conseguire con il contenzioso.