Chi ha ricevuto un decreto di ricostruzione carriera, deve prestare attenzione. Ricordiamo che la ricostruzione carriera permette al docente o ATA della scuola di ottenere uno stipendio più alto per via degli scatti di anzianità, recuperando il servizio pre-ruolo. L’avvocato Angela Maria Fasano fa notare un dettaglio non di poco conto. Spiega perché occorre esaminare l’ultima pagina del Decreto e come tutelarsi per far riconoscere i propri diritti.
Decreto di ricostruzione carriera: cosa guardare
Il lettore attento si accorgerà che nel Decreto di ricostruzione carriera vi è inserita, nell’ultimo rigo, una postilla: “…avverso il presente Decreto, si potrà proporre impugnazione a norma dell’articolo 63 e seguenti del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e ss”. Cosa vuol dire ciò tecnicamente? Vuol dire che nel momento in cui il docente riceverà il decreto di ricostruzione di carriera, da parte della scuola di titolarità che lo ha elaborato (e con visto della RTS competente), lo dovrà immediatamente contestare, ex articolo 63, nelle parti in non vengono espressamente valutati i periodi di pre-ruolo statale per intero (ove reso), e ai periodi di pre-ruolo paritario per intero.
Chi non presenta impugnativa stragiudiziale ex articolo 63 – con annessa istanza di rettifica in autotutela ex lege n. 241/90 e interruzione della prescrizione, oltre che messa in mora – rischierà di perdere il diritto alla liquidazione (soprattutto adesso che sulla questione paritarie dovrà intervenire la Corte di Giustizia sul punto dopo il “no” secco della Corte Costituzionale) di importanti somme di denaro, a titolo di arretrati contrattuali che, superati anche i 10 anni di pre – ruolo, possono essere liquidate anche nella misura pari a 50.000,00 euro, come di recente liquidate ad una nostra assistita. Senza trascurare, poi, la rilevante circostanza degli scatti stipendiali e dei benefici riconnessi anche alla mobilità. Pertanto, chi ha ricevuto il decreto di ricostruzione di carriera, senza perdere tempo, dovrà applicare la superiore tutela, rischiando, nel caso di inerzia, di perdere il proprio diritto soggettivo di credito, oltre che giuridico, nei confronti del MIM e dello Stato.
Avvocato Angela Maria Fasano