I Ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche stabilizzati hanno diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio sin dall’inizio del periodo di precariato? Per la Corte di Cassazione si! La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza del 05.01.2024 n. 310 ha riconosciuto il diritto di un ricercatore del C.N.R. ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio non dall’istaurazione del rapporto a tempo indeterminato – quindi dalla stabilizzazione – bensì da quando è iniziato il periodo di precariato, ciò in virtù del principio di non discriminazione estendibile a tutti precari dipendenti pubblici o privati. La vicenda trae origine da un lungo iter giudiziario che ha visto coinvolto prima il Tribunale di Nocera Inferiore, poi la Corte di Appello di Salerno e infine la Corte di Cassazione.

Riconoscimento del servizio durante il precariato

L’assunto in base al quale il ricercatore ha deciso di proporre ricorso è lo stesso C.C.N.L. – personale comportato istruzione e ricerca triennio 2016-2018 quindi lo stesso del comparto scuola – il quale riconosce la parità di trattamento, ai fini giuridici ed economici per il personale assunto a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato. Infatti, l’art. 54 comma 7 stabilisce: «In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali.».

Per di più, già la Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 734/2021 effettuava un accertamento positivo sulla identità delle mansioni, desunta dalla documentazione in atti e dalla disciplina dettata dal CCNL di comparto, ed avvalorava detto convincimento evidenziando che il C.N.R. non aveva neppure allegato l’esistenza di differenze oggettive che giustificassero la diversità di trattamento.

Quindi, il ricercatore – citando anche in Cassazione i principi riconosciuti e consolidati dalla Giurisprudenza Comunitaria (clausola 4 dell’Accordo Quadro recepita dall’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001) – ha sempre richiesto che la sua anzianità di servizio fosse riconosciuta sin dall’inizio del rapporto di precariato e non invece solo dalla stabilizzazione avendo svolto sempre identiche mansioni, prima e dopo la definitiva assunzione. Cosicché, dopo un lungo iter giudiziario il ricercatore ha avuto il riconoscimento della corretta attribuzione del livello stipendiale spettante e le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera.

Si può applicare anche al personale scolastico?

Principio fondamentale enunciato nell’ordinanza della Cassazione è che: «sul piano contrattuale è posta a carico del datore di lavoro una obbligazione, ossia quella di riservare all’assunto a tempo determinato le medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato». In conclusione, il principio di diritto stabilito dalla Cassazione è che tutti i dipendenti pubblici e privati qualora vengono stabilizzati dopo un periodo di precariato hanno diritto al riconoscimento della anzianità di servizio – ai fini dell’attribuzione di incrementi stipendiali – non dalla stabilizzazione ma da quando è iniziato il rapporto di lavoro a tempo “determinato/precariato”!

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)