Ricostruzione carriera: una storica sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli, presieduto dalla Giudice Maria Vittoria Ciaramella, ha accolto il ricorso per il riconoscimento legale ed economico dell’intera durata del servizio accumulato durante il periodo in qualità di precaria statale ai fini della ricostruzione di carriera. Il ricorso è stato presentato tramite i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola. Il caso ha evidenziato il servizio d’insegnamento pre-ruolo del docente presso il Ministero dell’Istruzione, che si è svolto dall’anno accademico 2004/05 al 2014/15 attraverso ripetuti contratti a termine.
Ricostruzione carriera e posizione stipendiale
Il decreto di ricostruzione di carriera, considerando l’anzianità del docente, l’ha collocata nella posizione iniziale della scala salariale a partire dal 01/09/2016, equiparando a zero gli anni di esperienza. Fin dall’inizio del procedimento legale, si è sostenuto che concedere la stessa progressione salariale dei docenti assunti a tempo indeterminato avrebbe garantito al ricorrente un miglior avanzamento economico. Ciò ha enfatizzato i danni dalla crescita professionale bloccata e dalla disparità di trattamento tra colleghi a termine e colleghi a tempo indeterminato. La recentissima pronuncia si è dunque soffermata, in base alle argomentazioni offerte dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sulla questione relativa al riconoscimento dell’anzianità di servizio del corpo docente, nel momento della stabilizzazione quale dipendente pubblico.
Punti chiave della decisione
- Clausola 4 dell’Accordo Quadro e Direttiva 1999/70/CE: La Corte di Giustizia Europea ha sottolineato che i periodi di servizio a tempo determinato devono essere pienamente valorizzati nel calcolare l’anzianità al momento dell’assunzione a tempo indeterminato. Questo principio, vincolante a meno che “ragioni oggettive” giustifichino l’esclusione, respinge la natura temporanea dei contratti come ragione oggettiva sufficiente.
- Differenziazione tra Lavoratori a Tempo Determinato e Indeterminato: Qualsiasi trattamento differenziato deve essere giustificato, proporzionato e trasparente, evitando discriminazioni basate esclusivamente sulla durata del contratto. La legislazione nazionale che riconosce parzialmente l’anzianità durante l’impiego precario è stata considerata potenzialmente discriminatoria.
- Margine di Discrezionalità per gli Stati Membri: Gli Stati membri hanno discrezionalità nell’organizzare le amministrazioni pubbliche. Tuttavia, le azioni devono essere trasparenti e non discriminatorie.
- Applicazione della Direttiva: La disposizione comunitaria, in particolare la Clausola 4 dell’Accordo Quadro, prevale sulle disposizioni interne in conflitto ed è direttamente applicabile al contesto educativo italiano.
- Riconoscimento della Carriera Precedente: La Corte di Cassazione ha ribadito il diritto dei docenti a termine alla piena equivalenza in termini di retribuzione e ricostruzione della carriera rispetto al personale assunto a tempo indeterminato in condizioni di lavoro uguali.
La sentenza
Le obiezioni del Ministero che ha cercato di sollevare un’eccezione di prescrizione quinquennale per i salari antecedenti gennaio 2016, sono state respinte. Di conseguenza, è stato condannato a risarcire il ricorrente per l’intero periodo in questione, riconoscendo piena anzianità per i servizi d’insegnamento durante i contratti a termine. Si riportano, di seguito, le conclusioni: ‘PQM Il Tribunale di Napoli, nell’intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- a) dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità di servizio maturata, durante il precariato, con i contratti a tempo determinato stipulati tra le parti;
- b) dichiara il diritto della ricorrente alle differenze tra la retribuzione percepita e quella che le sarebbe spettata se il rapporto fosse stato costituito fin dall’inizio a tempo indeterminato in virtù degli incrementi stipendiali dei CCNL di settore;
- c) condanna la parte resistente a corrispondere alla ricorrente, per il periodo indicato, le differenze retributive di cui al capo b), oltre interessi legali…’ .