Docente
Docente

In un precedente articolo ci siamo soffermati su come avviene l’eventuale rientro del docente dopo il 30 aprile: è l’art. 37 del CCNL/2007, che non è stato modificato dal CCNL 2019/21, a disciplinare tale situazione, tutelando in primo luogo la continuità didattica per gli studenti, in tutti gli ordini di scuola, compresa l’infanzia. Abbiamo visto come avviene il calcolo dei 150/90 giorni di assenza del titolare a seguito dei quali la normativa stabilisce la prosecuzione della supplenza. Il sindacato UIl Scuola Rua ha elaborato una scheda in cui fornisce tutti i chiarimenti in merito. 

Rientro docente dopo il 30 aprile: come devono essere conteggiati i giorni di sospensione delle lezioni 

Questi rientrano nel computo dell’assenza continuativa del titolare in quanto l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.
Per cui, anche la sospensione delle lezioni durante le “vacanze” di Natale e Pasqua deve essere sempre ricompresa nei 90/150 giorni di assenza del titolare anche se quest’ultimo non sia stato formalmente assente durante detti periodi.

Nonostante il supplente abbia avuto solo la conferma del contratto, senza il pagamento del periodo di sospensione delle lezioni, quest’ultimo va comunque considerato nei giorni di assenza del titolare ai fini del conteggio dei 90/150 gg. per il rientro a disposizione dopo il 30 aprile. Ai fini della loro esclusione dal computo, infatti, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del titolare che, nell’esempio citato, non c’è stata.

Rientro in servizio anche solo in alcune classi

Un primo caso può essere quello del docente titolare che insegna in due classi, una non terminale (es. II classe) e una terminale (es. III media o un V superiore), e ha effettuato nella classe non terminale un numero giorni di assenza continuativi inferiori ai 150, mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni. Il titolare fino al suo rientro è sostituito da un solo supplente in tutte le classi.

In questo caso, se al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare avrà totalizzato, un numero di giorni di assenza continuativa inferiore a 150 giorni nella classe non terminale dovrà riprendere effettivo servizio in tale classe, mentre il supplente, in presenza dell’assenza continuativa di almeno 90 giorni, proseguirà l’insegnamento con un nuovo contratto per le sole ore della classe terminale.
Il supplente, quindi, ha diritto alla prosecuzione del contratto nella classe terminale ma non in quella non terminale in cui il titolare riprenderà effettivo servizio.

Un secondo caso può essere quello della docente titolare che ha avuto una riduzione di orario per allattamento ed è stata di fatto assente per le 5 ore di riduzione per il numero di giorni stabiliti dall’art. 37 (90/150), sostituita da un supplente, mentre ha continuato ad insegnare per le restanti ore. Terminato l’allattamento dopo il 30 aprile e per le 5 ore (quindi solo per alcune classi) ha maturato l’assenza di 90/150 gg. richiesti dalla norma.
In questo caso la docente titolare non potrà più rientrare in classe per le 5 ore, che rimarranno al supplente per continuità didattica, mentre continuerà ad insegnare per le restanti ore.