Docenti
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Nell’arco dell’anno scolastico può verificarsi che un docente debba assentarsi per vari mesi per diversi motivi, quali ad esempio, aspettativa, malattia, maternità. Per garantire la continuità didattica, in presenza di determinate condizioni, il titolare, superata la data del 30 aprile, nel caso in cui riprende servizio, non fa rientro nelle classi: vediamo qui di seguito come si calcolano i giorni che disciplinano il rientro del docente dopo tale momento.  

Riferimento normativo che disciplina il rientro docente dopo il 30 aprile 

L’art. 37 del CCNL/2007, non modificato dal CCNL 2019/21, disciplina il rientro del docente titolare dopo il 30 aprile. Il suddetto articolo prevede che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Come si effettua il calcolo dei giorni

Per determinare se deve avvenire il rientro o meno del docente in classe dopo il 30 aprile occorre pertanto contare 150 giorni a ritroso (o 90 giorni i caso di classi terminali). Attenzione: il conteggio non deve essere effettuato dal 30 aprile, ma dalla data di effettivo rientro del docente. Se, ad es esempio, il titolare rientra in servizio il 5 maggio, occorre contare 150 giorni indietro a partire da questa data. I giorni di assenza devono essere continuativi e non interrotti da neanche un giorno in cui il docente è rientrato in servizio. È ovvio che se già prima del 30 aprile i giorni di assenza sono più di quelli previsti dalla norma, il calcolo diventa superfluo.