Riforma classi di concorso e cdc accorpate. Un lettore ci scrive: “Vorrei porre la mia problematica all’avvocato Maria Rosaria Altieri. Anche con svariati sindacati non siamo riusciti a venire a capo del seguente quesito e spero quindi Lei riuscirà a chiarirci la questione. In riferimento alla riforma delle classi di concorso che vede accorpate alcune classi, il nostro quesito è il seguente: le classi di concorso A048 e A049 verranno accorpate sotto un’unica classe denominata A048; se un docente è abilitato sulla classe di concorso A049, in funzione dell’accorpamento, sarà quindi abilitato nella classe comune A048?”

La normativa sulla riforma delle classi di concorso

L’avvocato risponde: La risposta al quesito posto dal lettore va rinvenuta nella disciplina normativa della riforma delle classi di concorso di cui al D.M. n. 255 del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2024 ed entrato in vigore il successivo 11 febbraio. La tabella A del decreto individua le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado oggetto di accorpamento, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, ed indica per ciascuna di esse:

  • gli insegnamenti relativi;
  • i titoli d’accesso.

Tra le classi di concorso oggetto di accorpamento vi sono quelle indicata dal lettore, ossia la A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado” accorpata con la A-49 “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”, nella A048 “Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado”.

La distinzione dei ruolo nei concorsi e nelle GPS

Per tali nuove classi di concorso oggetto di accorpamento, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e i codici utilizzati per lo stato giuridico dei singoli docenti saranno opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza. Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procederà alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Analogamente, si procederà alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.

L’estensione dell’abilitazione alle classi di concorso accorpate

Dall’esame della menzionata Tabella A emerge con chiarezza che l’aspirante che abbia conseguito l’abilitazione per una classe di concorso oggetto di accorpamento è considerato abilitato anche per le altre classi di concorso accorpate (purché il piano di studio abbia compreso tutti gli esami e i CFU previsti perché la laurea sia titolo di accesso alle altre classi di concorso). Con particolare riferimento alla classe di concorso A-49, ciò lo si deduce dalla nota contenuta nell’ultima colonna a destra della Tab. A secondo cui “Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso (A048) anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti:

  • 30/A “Educazione fisica nella scuola media” e 29/A – “Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II Grado”;
  • A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-49 “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”.

La risposta al quesito

Alla luce di quanto si è sin qui detto, ed in particolare di quanto disposto dalla Tab. A integrante il D.M. n. 255/2023, il nostro lettore, abilitato per la classe di concorso A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, potrà considerarsi abilitato anche per la classe di concorso accorpata A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, purché il piano di studio abbia compreso tutti gli esami e i CFU previsti.