Rigetto titoli esteri sostegno. Con decreto cautelare monocratico, recate la data del 15 gennaio 2025, il Presidente della IV Sezione Bis del Tar Lazio, ha accolto l’istanza cautelare monocratica, formulata, ex articolo 56 del CPA, dallo studio legale delle avvocato Angela Maria e Stefania Fasano, sospendendo il provvedimento di rigetto comunicato in questi giorni al ricorrente. Il contratto di lavoro del ricorrente e la sua posizione in GPS sono state prontamente tutelate, così come è stato tutelato prontamente il diritto al mantenimento del titolo estero spagnolo.
Rigetto titolo estero sostegno: la decisione del Tar
Il Tribunale amministrativo ha così deliberato sul punto: “Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
- Avuto riguardo alla giurisprudenza della sezione in materia di diniego di riconoscimento di titoli di specializzazione per l’insegnamento della disciplina del sostegno conseguiti in Spagna (cfr. sentenze: TAR Lazio, sezione IV bis, 6 settembre 2024, n.16214, n. 16213, n. 16207, 17 giugno 2024, n. 12280; ma anche ordinanze cautelari: TAR Lazio, sezione IV bis, 28 ottobre 2024, n. 4856, n. 4850);
- Considerati altresì i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18-22 del 2022, in tema di riconoscimento di titoli per l’insegnamento conseguiti in Nazioni della Comunità Europea;
- Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. e di sospendere il provvedimento allo stato impugnato fino alla camera di consiglio del 7 maggio 2025”. Il decreto.
Il caso
Il caso è quello degli abilitati sul sostegno all’estero, che hanno conseguito il titolo a seguito della frequentazione de il “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” – Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA”. In seguito, alla presentazione della domanda di riconoscimento del titolo e dopo ben tre anni e cinque mesi dalla presentazione della stessa il MIM ha dichiarato il rigetto.
Il ricorrente ha quindi impugnato, per il tramite dello studio legale Fasano, il rigetto comunicato, motivando l’esigenza di un decreto monocratico inaudita altera parte ovvero, l’esigenza di ottenere un immediato provvedimento in assenza di udienza, vista la condizione imminente di perdita del contratto e relativa cancellazione delle GPS. Il Presidente di Sezione, ritenendo motivata l’istanza presentata ex articolo 56 ha, quindi, immediatamente sospeso il rigetto, tutelando così sia l’interesse legittimo al mantenimento del titolo, sia il diritto soggettivo al mantenimento del contratto e della relativa posizione in GPS.