Continuano a esserci molti dubbi sugli effetti delle rinunce ad una proposta di incarico pervenuta da GPS. Sia gli aspiranti docenti che le segreterie scolastiche sono alle prese con numerose casistiche, che rischiano di provocare confusione. Ciรฒ perchรฉ gli incroci tra le varie tipologie di graduatoria possono essere davvero numerosi. A tal proposito, piรน di qualcuno si chiede se, a seguito di una rinuncia su posto da GPS, รจ comunque possibile ottenere una supplenza da graduatorie di istituto. Vediamo meglio che cosa prevede lโOM 88/2024, riferimento principale in materia.
Rinuncia alle GPS: sรฌ alle GI, ma solo per supplenze brevi e temporanee
Lโart. 14 c. 1 della predetta ordinanza stabilisce che โla rinuncia, prevista allโarticolo 12 comma 11, allโassegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dallโAmministrazione, comporta la perdita della possibilitร di conseguire supplenze di cui allโarticolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonchรฉ, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado dโistruzione cui lโaspirante abbia titolo per lโanno scolastico di riferimentoโ.
Dunque, la previsione normativa impedisce allโaspirante rinunciatario di poter conseguire incarichi da graduatorie di istituto, ma solo quelli che hanno come termine il 31 agosto o il 30 giugno. Infatti, quando il testo parla di supplenze di cui allโart. 2 c. 5 lettere a) e b), ci si riferisce alle supplenze annuali e a quelle al termine delle attivitร didattiche. Per le altre tipologie, nulla vieta ad un aspirante docente che ha deciso per svariati motivi di rinunciare al contratto a tempo determinato pervenuto da GPS di accettare altri incarichi da graduatorie di istituto. Dunque, potrร concorrere senza alcun problema per le supplenze brevi e temporanee. Ricordando inoltre che rientrano tra questโultimi anche i contratti fino al termine delle lezioni.
Abbandono di servizio
Discorso differente per chi abbandona il servizio. Ciรฒ si puรฒ verificare solamente con un incarico da GPS assegnato e accettato. Se durante lโanno scolastico si dovesse cambiare idea e si decidesse di abbandonare il posto, qui scatterebbe la sanzione piรน drastica. Soprattutto questโanno. Come stabilito sempre dallโart. 14 dellโOM 88/2024 (c. 2), in caso di abbandono si avranno le stesse limitazioni che si hanno in caso di rinuncia, ma prolungate per tutta la durata delle GPS. E cioรจ per lโintero biennio. Pertanto, rispetto allโanno prossimo, questโanno scolastico รจ abbastanza penalizzante per chi si dovesse trovare nella condizione di abbandonare il servizio. Nessun limite, come per la rinuncia, nellโaccettare incarichi brevi e temporanei provenienti da graduatorie di istituto.