Continuano a esserci molti dubbi sugli effetti delle rinunce ad una proposta di incarico pervenuta da GPS. Sia gli aspiranti docenti che le segreterie scolastiche sono alle prese con numerose casistiche, che rischiano di provocare confusione. Ciò perché gli incroci tra le varie tipologie di graduatoria possono essere davvero numerosi. A tal proposito, più di qualcuno si chiede se, a seguito di una rinuncia su posto da GPS, è comunque possibile ottenere una supplenza da graduatorie di istituto. Vediamo meglio che cosa prevede l’OM 88/2024, riferimento principale in materia.
Rinuncia alle GPS: sì alle GI, ma solo per supplenze brevi e temporanee
L’art. 14 c. 1 della predetta ordinanza stabilisce che “la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento”.
Dunque, la previsione normativa impedisce all’aspirante rinunciatario di poter conseguire incarichi da graduatorie di istituto, ma solo quelli che hanno come termine il 31 agosto o il 30 giugno. Infatti, quando il testo parla di supplenze di cui all’art. 2 c. 5 lettere a) e b), ci si riferisce alle supplenze annuali e a quelle al termine delle attività didattiche. Per le altre tipologie, nulla vieta ad un aspirante docente che ha deciso per svariati motivi di rinunciare al contratto a tempo determinato pervenuto da GPS di accettare altri incarichi da graduatorie di istituto. Dunque, potrà concorrere senza alcun problema per le supplenze brevi e temporanee. Ricordando inoltre che rientrano tra quest’ultimi anche i contratti fino al termine delle lezioni.
Abbandono di servizio
Discorso differente per chi abbandona il servizio. Ciò si può verificare solamente con un incarico da GPS assegnato e accettato. Se durante l’anno scolastico si dovesse cambiare idea e si decidesse di abbandonare il posto, qui scatterebbe la sanzione più drastica. Soprattutto quest’anno. Come stabilito sempre dall’art. 14 dell’OM 88/2024 (c. 2), in caso di abbandono si avranno le stesse limitazioni che si hanno in caso di rinuncia, ma prolungate per tutta la durata delle GPS. E cioè per l’intero biennio. Pertanto, rispetto all’anno prossimo, quest’anno scolastico è abbastanza penalizzante per chi si dovesse trovare nella condizione di abbandonare il servizio. Nessun limite, come per la rinuncia, nell’accettare incarichi brevi e temporanei provenienti da graduatorie di istituto.