In caso di rinuncia all’insegnante di sostegno, la redazione del PEI diventa impossibile? Una mamma ci scrive: ‘Buongiorno sono mamma di una ragazza con legge 104 che ha rinunciato al sostegno. Vorrei sapere se il Pei non può essere redatto in assenza di insegnante di sostegno, perché la scuola dove è iscritta (primo anno liceo scienze umane) sostiene che senza sostegno non si possa redigere un Pei. Esiste una legge o normativa che prevede la possibilità di un Pei in assenza di sostegno?’ Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
La figura dell’insegnante di sostegno e non come un obbligo
Come abbiamo già avuto modo di dire in risposta al quesito postoci da un’altra lettrice, la normativa di settore disciplina la figura dell’insegnante di sostegno come una prerogativa e non come un obbligo per l’alunno con disabilità, sicché i genitori dell’alunno H potranno sempre, e in qualunque momento (anche nel corso dell’a.s.), rinunciarvi. Per cui:
- l’alunno potrà non presentare alla scuola la certificazione di disabilità;
- se la famiglia ha già consegnato la certificazione a scuola ed ha già l’insegnante di sostegno, potrà rinunciarvi, comunicando formalmente alla scuola la rinuncia.
Le conseguenze della rinuncia dell’insegnante di sostegno
Nel caso di rinuncia, l’alunno mantiene il diritto a tutti gli altri benefici riconosciuti dalla normativa per gli alunni con disabilità, come un PEI corrispondente alle sue effettive capacità, tutti gli adattamenti necessari, nonché gli ausili e/o i sussidi previsti. Solamente se viene ritirata dalla scuola la certificazione di disabilità, allora l’alunno non sarà più riconosciuto come alunno con disabilità e perderà quindi tutti i suoi diritti come tale e verrà trattato come tutti i compagni. In questo caso il Consiglio di classe potrà valutare di predisporre un PDP, acquisito il consenso della famiglia.
La predisposizione del PEI
Se invece la famiglia ha semplicemente rinunciato al docente di sostegno, lasciando la documentazione agli atti senza altra rinuncia esplicita, allora l’alunno continua ad essere considerato alunno con disabilità e fruisce dei benefici previsti dalla normativa in materia; di conseguenza i docenti della classe insieme ai genitori e agli specialisti devono predisporre il PEI. Ciò in quanto lo stato giuridico di “alunno con disabilità” deriva dalla certificazione medico legale dell’INPS e non dalla presenza dell’insegnante per il sostegno. La nomina del docente di sostegno così come l’eventuale assegnazione dell’assistente per l’autonomia e per la comunicazione rientra nelle conseguenze della certificazione a supporto del diritto allo studio.
Non è, infatti, la presenza del docente incaricato su posto di sostegno a determinare la stesura del PEI, bensì la presenza della documentazione sanitaria che, una volta consegnata, determina per la scuola l’obbligo di chiedere e nominare un docente da incaricarsi su posto di sostegno e, anche senza di lui, di formulare un Piano Educativo Individualizzato.
La risposta al quesito
Avendo la lettrice rinunciato al docente per il sostegno, questa figura non verrà richiesta in sede di GLO e il PEI dovrà essere formulato dai docenti della classe, nell’apposita riunione del GLO con la partecipazione della famiglia e degli operatori sociosanitari, che seguono l’alunno. In sostanza, se la famiglia rinuncia a qualche risorsa, l’alunna rimane “con disabilità” e quindi le devono essere garantiti tutti i diritti previsti dal suo status. Il PEI dovrà essere regolarmente elaborato congiuntamente dai componenti del GLO, ossia il gruppo di lavoro costituito da tutti i docenti della classe, dalla famiglia e dagli specialisti che seguono l’alunna.