Una nomina da GPS può essere rifiutata senza perdere la possibilità di ottenere supplenze da Graduatorie di Istituto? Una lettrice chi chiede: “Vorrei sapere cortesemente se la rinuncia a GPS comporta l’impossibilità di accettare supplenze brevi. Sono stata convocata per una supplenza breve, che mi è stata revocata perché rinunciataria GPS.” Risponde alla domanda l‘Avvocato Maria Rosaria Altieri.
La disciplina normativa della rinuncia a nomina da GPS
La risposta al quesito posto dalla lettrice va ricercata nell’O.M. 6 maggio 2022, n. 112 che disciplina le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. In particolare, occorre fare riferimento a due specifiche norme:
- l’art. 12, rubricato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, che al comma 11 recita che “11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”;
- l’art. 14, rubricato “Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro”, che al comma 1, lett a), disciplina le conseguenze della rinuncia all’incarico da GPS (e da GAE) disponendo che “la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) (ossia le supplenze annuali) e b) (ossia le supplenze al 30 giugno), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento”.
In sintesi
Dunque, dal combinato disposto delle due norme sopra menzionate emerge chiaramente che nel caso di rinuncia ad incarico da GPS si perde il diritto di conseguire supplenze annuali o al 30 giugno, da qualunque graduatoria venga la chiamata (GAE, GPS, Graduatorie di Istituto), mentre residua la possibilità di ottenere supplenze brevi da Graduatoria di Istituto, per qualsiasi classe di concorso o posto. Per supplenze brevi deve intendersi, sia le supplenze per la sostituzione di docenti assenti, sia le supplenze fino al termine delle attività didattiche (8 giugno).
Le tutele in caso di revoca illegittima della supplenza breve
Tanto considerato, e atteso il chiaro quadro normativo che non lascia dubbi circa il diritto del docente rinunciatario a nomina da GPS ad ottenere supplenze brevi con chiamata da GI, la lettrice potrà senz’altro impugnare il provvedimento di revoca innanzi al Giudice del Lavoro, al fine di chiedere sia il riconoscimento del punteggio perso a causa della revoca illegittima, sia il risarcimento del danno parametrato al totale delle retribuzioni perse in conseguenza dell’erronea condotta della scuola, oltre ai ratei di tredicesima mensilità e TFR.