Errori algoritmo ministeriale nell’attribuzione degli incarichi di supplenza, una sentenza pubblicata in questi giorni dal Tribunale di Tivoli, ha accertato che l’algoritmo ministeriale, prima versione relativa all’anno scolastico 2022-23, ha compiuto errori fatali, comunque tali da sovvertire l’ordine di priorità nelle GPS al fine delle attribuzioni delle supplenze annuali.
Errori algoritmo nell’attribuzione delle supplenze da GPS Roma: sentenza Tribunale di Tivoli
Il Giudice del Lavoro di Tivoli, dottoressa Sibilla Ottoni, ha accolto il ricorso di una insegnante iscritta nelle GPS di Roma (graduatorie incrociate per il sostegno della scuola secondaria di II grado), assistita dall’avvocato Salvatore Braghini della Gilda dell’Aquila, che lamentava il malfunzionamento dell’algoritmo.
Il legale ha sostenuto, infatti, che il sistema ha dato precedenza nella scelta ai docenti che avevano opzionato il singolo istituto scolastico (scelta analitica) e non alla ricorrente, con posizione prioritaria in graduatoria, che aveva effettuato la scelta sintetica relativa al Comune di Roma.
Il Magistrato afferma a chiare lettere che “non può ritenersi ragionevole, né conforme ai principi che regolano le procedure selettive basate sull’attribuzione di punteggi e la collocazione in graduatoria, ritenere che l’espressione di un dato istituto scolastico tra le scelte analitiche da parte di un docente possa comportare lo scavalcamento in graduatoria di altro docente con punteggio superiore per il mero fatto che quest’ultimo si sia limitato ad esprimere l’ambito territoriale in cui l’istituto stesso si trova, o per il mero fatto che il docente in posizione deteriore abbia indicato un determinato istituto come prima scelta mentre il docente in posizione poziore lo abbia indicato come scelta successiva alla prima, posto che ciò vorrebbe dire seguire un criterio diverso rispetto all’ordine di graduatoria’.
La sentenza ha previsto il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici del contratto
Nella sentenza viene, altresì, evidenziato un altro aspetto di notevole interesse, ossia che l’affidamento di una data procedura ad un sistema informatizzato, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, è legittimo a condizione che tale procedura garantisca la conoscibilità dei criteri applicati; che l’esito della procedura stessa sia imputabile all’ente, ossia che quest’ultimo abbia la possibilità di controllare la legittimità e logicità della scelta operata tramite l’algoritmo; la possibilità di controllo giurisdizionale, mentre – precisa ancora il Tribunale – “A fronte del rilevato malfunzionamento, nel caso di specie non ricorre la conoscibilità dei criteri e conseguentemente non sussiste la possibilità di controllo della legittimità e logicità della scelta operata tramite l’algoritmo“.
La sentenza, quindi conclude, con “il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici del contratto fin dal 6 settembre 2021 nonché, a fini risarcitori, alla corresponsione delle retribuzioni omesse da tale data fino a quella di effettiva stipula del contratto’.