Risarcimento danni per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati ai danni di due docenti di religione, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avezzano, dottor Antonio Stanislao Fiduccia, attraverso due sentenze ravvicinate, ha riconosciuto il risarcimento danni a favore di due docenti oltre al bonus 500 euro (Carta del Docente) per ogni anno di precariato dal 2015/2016. Il beneficio pur previsto dall’articolo 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l’aggiornamento del personale docente è stato riservato fino al 31 agosto 2023 al personale di ruolo e solo con il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 recante le Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano è stato esteso alle supplenze annuali (al 31 agosto).

Abuso reiterato di contratti a termine, due sentenze del Tribunale di Avezzano  

L’avvocato Salvatore Braghini della Gilda L’Aquila, che ha assistito le due docenti, contestava che, dopo il primo concorso del 2004, il Ministero dell’Istruzione non aveva più indetto nuove procedure di reclutamento, come previsto dalla legge 186/2003, istitutiva del ruolo dei docenti religione, nonché la violazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Il Giudice nelle motivazioni si è richiamato alla giurisprudenza comunitaria nonché della Corte di Cassazione e della Corte d’appello dell’Aquila al fine di evidenziare che la specifica disciplina dei docenti di Religione (che ha istituito due distinti ruoli regionali, destinando al ruolo il 70% del fabbisogno totale delle cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato, mentre il residuo 30% viene assegnato con incarichi annuali mediante contratti stipulati dal dirigente scolastico d’intesa con l’ordinario diocesano), “non giustifica che detto reclutamento avvenga in modo da lasciare scoperti un numero rilevante di posti per un tempo potenzialmente indefinito, posti cioè destinati a rimanere vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico in quanto privi di titolare e, quindi, posti che costituiscono, come affermato dalla Cassazione, organico di diritto”.

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, del 13 gennaio 2022, nella causa C-282/19 – parimenti citata nelle due sentenze – stabilisce altresì che non può essere considerata una “ragione obiettiva” atta a giustificare la reiterazione di contratti a termine la condizione del permanere della idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano, posto che “tale idoneità è rilasciata una sola volta, nel momento in cui l’autorità scolastica presenta il proprio elenco di candidati, e a prescindere dalla durata dell’incarico affidato all’insegnante di religione cattolica in questione”.

Peraltro la CGUE evidenzia che “la revoca dell’idoneità costituisce una causa di risoluzione del rapporto di lavoro sia per gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo sia per quelli che sono titolari solo di un contratto a tempo determinato, e non costituisce quindi una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro”. Tale “ragione oggettiva” non sussiste neanche per giustificare legittimamente il diverso trattamento nella fruizione dei 500 Euro per l’aggiornamento professionale tra docenti di ruolo e precari, posto che entrambe le categorie hanno il diritto-dovere di aggiornarsi.