Riserva di legge del dgl 66/10 del 30% nei concorsi della PA. Un lettore ci chiede: “vedendo l’allegato A del bando docenti pnrr ci sono lo 0,00% di percentuali di posti riservati al dgl 66/10. Per quale motivo? Chiedo alla vostra redazione una delucidazione sull’esclusione della citata riserva, e l’eventuale fonte perché non mi sembra normale visto che in tutti i concorsi viene applicata questa legge”. L’avvocato Maria Rosaria Altieri risponde alla domanda nel corso del webinar settimanale su Youtube del 12 settembre.
Bando PNRR e riserva di legge Dgl 66/10 del 30%
La riserva a cui fa riferimento il nostro ascoltatore -spiega nel video l’Avvocato Altieri – è quella prevista in favore dei militari congedati, prevista nella misura del 30% dei posti. Scorrendo l’allegato A ai bandi, ove sono indicate le percentuali delle riserve ex L. n. 68/99 (quelle in favore delle categorie protette) ed ex D. Lgs. n. 66/2010 previste per ogni Regione e per ogni classe di concorso, si nota come nella maggior parte dei casi, con riferimento alla riserva in favore dei militari congedati, le percentuali sono pari a 0 oppure sono percentuali bassissime. Vediamo perché.
Perché le percentuali sono basse o zero nel concorso PNRR?
La riserva per i militari congedati concorre con altre riserve:
- quella prevista in favore delle categorie protette di lavoratori ai sensi della L.n. 68/99 che non può superare il 50% dei posti disponibili,
- quella in favore operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito ai sensi DL 44/2023 che non può superare il 15% dei posti,
- quella in favore dei triennalisti, ossia docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio nelle scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci precedenti, di cui almeno uno specifico, nella misura del 30% ai sensi DL 73/2021.
Come disposto dall’art. 5, comma 1, del DPR 487/94, nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
Le istruzioni operative relative alle operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2024/25, contenute nell’all.to A del D.M. n. 158 del 31 luglio 2024 dispongono che nel limite del 50% di posti da destinare ai riservisti, sono dapprima e prioritariamente considerate le categorie di cui alla legge 68/99, eventualmente riparametrando proporzionalmente i relativi contingenti per ricondurli nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
Poi le altre categorie di riservisti sono prese in considerazione solo qualora residuino spazi non coperti dalla riserva ex L. n. 68/99, applicando se necessario le riparametrazioni secondo le percentuali proprie di ciascuna tipologia di riserva. In caso di rinunce, lo scorrimento avviene con idonei appartenenti alla medesima categoria di riservisti dell’aspirante rinunciatario.
Quindi, con riferimento alle riserve, entrano in GM, prioritariamente i riservisti ex L. n. 68/99 e, solo se non si saturi l’aliquota del 50% massimo dei posti, entrano le altre categorie di riserve. È per questo motivo che le percentuali delle riserve previste in favore dei militari congedati sono particolarmente esigue. Potete ascoltare queste e altre risposte sulle nomine direttamente dal video YouTube.