Corsi abilitanti sì, ma non per tutte le classi di concorso. La questione viene sollevata da una nostra lettrice, che si chiede perché il Ministero abbia deciso in questo modo e limiti la possibilità di abilitazione per alcuni insegnanti. E cosa accade nel caso in cui si supera il concorso? Risponde ai dubbi della docente ITP l’avvocato Maria Rosaria Altieri e riportiamo il quesito completo e la risposta di seguito.
Il quesito della docente sui corsi abilitanti
“Sono un ITP con 24 CFU acquisiti entro il 31/10/22; inserita in GPS con la classe di concorso B016 (tramite diploma di ragioniere programmatore). Sarei fortemente interessata a partecipare ai corsi formativi e ad ottenere l’abilitazione nella mia classe di concorso con la partecipazione ai 36 CFU. Ho partecipato, pochi giorni fa, ad un incontro presso università di Siena, nel quale venivano esposte tutte le informazioni relative ai corsi abilitanti e alle classi di concorso accreditate dal MiM in base al fabbisogno delle scuole. La mia classe di concorso è esclusa. E’ esclusa non solo a Siena ma in tutta la Toscana, regione in cui vivo in quanto l’università di Siena opererà in stretta collaborazione con l’università di Firenze e Pisa.
Successivamente ho fatto una ricerca nelle varie università di altre regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Campania, che potrei con un pò di sacrificio raggiungere per un eventuale tirocinio attivo. Ma? In nessuna università di queste regioni hanno attivato corsi abilitanti nella mia classe di concorso. Perché? Eppure la mia cdc dovrebbe essere essenziale visto che parliamo di laboratorio di scienze e tecnologie informatiche in un’era tutta digitale con un PNSD che il Ministero definisce “pilastro della Buona Scuola”. Capisco il fabbisogno di cui parla il Ministero e capisco anche la scarsità di docenti formati in ciò ma non comprendo l’atto di esclusione tra una classe di concorso ad un’altra. Bisogna permettere a tutti i docenti intenzionati ad abilitarsi già da ora… senza mettere nessun accento sulle spese onerose a cui dovranno far fronte i precari. E se dovessi superare il concorso? Non potrò abilitarmi?”
I criteri per l’individuazione del fabbisogno di docenti
Al fine di rispondere al quesito posto dalla lettrice – scrive l’Avv. Altieri – è necessario richiamare il DPCM del 4 agosto 2023, pubblicato in G.U. il 25/09/2023, con oggetto “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. L’art. 6 del predetto DPCM dispone che:
- “1. Il Ministero dell’istruzione e del merito individuali fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresile scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero.
- 2. Il fabbisogno di cui al comma 1 è stimato, per classe di concorso, tenuto conto:
- a) dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
- b) del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;
- c) dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero;
- d) delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b)”.
Dunque, è evidente che se per la classe di concorso di interesse della lettrice e nelle Regioni dalla stessa attenzionate non sono indetti i corsi abilitanti, non vi è fabbisogno di docenti. È però il caso di precisare che, nell’incontro svoltosi tra le OO.SS. e il MIM il 29 novembre scorso, sulle tematiche relative all’avvio delle iscrizioni ai percorsi formativi abilitanti per la scuola di I e II grado previsti dal DPCM 4 agosto 2023, i sindacati hanno messo in evidenza la necessità di un intervento correttivo che consenta di implementare i percorsi nelle aree geografiche dove non è prevista l’attivazione.
Il concorso PNRR e il conseguimento dell’abilitazione
Con riferimento, poi, alla mancata attivazione dei corsi abilitanti in relazione a coloro che supereranno il concorso PNRR, si coglie l’occasione per rammentare che la partecipazione alla prima procedura concorsuale è riservata a coloro che abbiano il titolo di accesso congiuntamente all’abilitazione, oppure congiuntamente ai 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022, oppure congiuntamente ai 3 anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico.
Nell’ipotesi in cui il candidato partecipi al concorso in quanto in possesso dei 24 CFU o del requisito di servizio, e dunque sia privo di abilitazione, così come previsto dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 18-bis, comma 4, del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 59, se vincitore di concorso avrà un contratto a tempo determinato, al 31 agosto, e dovrà conseguire l’abilitazione attraverso la frequenza di un corso abilitante universitario.
L’attivazione dei corsi abilitanti per i vincitori di concorso
Dunque, poiché la partecipazione ai corsi abilitanti per i vincitori di concorso privi di abilitazione, al fine di far conseguire agli stessi il titolo di abilitazione, è prevista espressamente dalla norma, sarà obbligo del Ministero attivare i corsi per le classi di concorso per cui si è svolto il concorso PNRR. Quanto ai posti messi a concorso, bisognerà attendere ancora qualche settimana per conoscere il numero dei posti disponibili, per Regione e per classi di concorso.
È ovvio che il fabbisogno individuato con riferimento all’attivazione dei corsi abilitanti non potrà essere molto distante dal fabbisogno che sarà individuato con riferimento alla procedura concorsuale. Tuttavia, pur nell’ipotesi i cui il concorso venisse bandito per una classe di concorso per cui non sono stati attivati corsi abilitanti, stante il disposto normativo dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 18-bis, comma 4, del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 59, sarà obbligo del Ministero attivare i corsi per le classi di concorso per cui si è svolto il concorso PNRR.
Sul punto, peraltro, il Ministero ha comunicato alle Università che “Al fine di garantire la selettività della procedura di reclutamento del personale docente, il fabbisogno di base stimato per i percorsi di cui sopra è di circa n. 35.595 (che potrebbe essere incrementato a circa complessivi n. 40.000) corrispondente al triplo del numero dei posti che verranno banditi per il concorso che il MIM ha intenzione di indire a febbraio 2024, stimati in n. 11.865 e distribuiti secondo il prospetto presente nella piattaforma CINECA.”