Anief ricorda che secondo la Cassazione la Retribuzione professionale docente (RPD) “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”, per cui spetta anche ai precari. L’Unione europea è dello stesso avviso, che alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE stabilisce il principio di non discriminazione tra il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, e i colleghi già nei ruoli dello Stato.

Retribuzione professionale docenti e la legge

La “Retribuzione professionale docenti” prevede circa 175 euro mensili, che vanno assegnati negli stipendi di tutti gli insegnanti, nessuno escluso, quindi anche dei precari con supplenze brevi di pochi giorni. Il Tribunale del Lavoro di Rovigo lo ribadisce, proprio ricordando il parere della Corte di Cassazione e dando ragione alla tesi degli avvocati dell’Anief che hanno operato in difesa di un supplente. Come risultato, il docente è stato risarcito con 3.282 euro più interessi. Il giudice ha citato “l’ordinanza delle Sezione Lavoro n. 20015 del 27/07/2018”, con cui “la Suprema Corte ha deciso che il ricordato art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste”. Vedi Ordinanza Corte di Cassazione di febbraio 2024.

La sentenza

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. XXX/2023 promossa da XXXX XXXX contro il Ministero dell’istruzione e del Merito, ha stabilito così:

  1. Accoglie il ricorso, condannando il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente, per i titoli indicati in parte motiva, la somma di € 3.282,48 oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
  2. Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla ricorrente – e per lei ai procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari- le spese di lite, che liquida in € 1.213,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.Così deciso in Rovigo, in data 20 ottobre 2023.