Anno di prova docenti neoassunti
Anno di prova docenti neoassunti

A prescindere dalla procedura attraverso cui i docenti vengono immessi in ruolo per poter essere confermati a tempo indeterminato devono superare l’anno di prova e formazione. Ma come si articola esattamente? E quali novità sono previste per i prossimi anni scolastici? Facciamo chiarezza.

Come si articola l’anno di prova e formazione

Innanzitutto per quanto riguarda i docenti di infanzia e primaria, in quanto già abilitati, una volta che risultano vincitori al concorso PNRR, potranno già svolgere l’anno di prova e formazione. Stessa cosa vale per coloro che saranno assunti dalle Gps sostegno. Per quanto riguarda invece i docenti di scuola secondaria, durante la fase transitoria dovranno partecipare al concorso PNRR, dopodichè (o contestualmente) dovranno superare il percorso universitario e accademico abilitante, per poi essere sottoposti, una volta assunti dalle GM, all’anno di prova e formazione. Terminata la fase transitoria i docenti potranno partecipare al concorso solo se già in possesso dell’abilitazione. Acquisito lo ‘status’ di vincitori potranno poi, una volta assunti da GM, superare l’anno di prova e formazione.

Per superare l’anno di prova occorrono almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 giorni per le attività didattiche. Si conclude poi con un test finale e una valutazione conclusiva. Chi non supera il test finale o la valutazione può svolgere il periodo di prova annuale in servizio una seconda volta, non rinnovabile. I docenti che superano il test finale e la valutazione conclusiva sono cancellati da ogni graduatoria, di merito, di istituto o ad esaurimento, nella quale siano iscritti, e sono confermati in ruolo nella scuola in cui hanno svolto il periodo di prova.

Cosa sapere sui 180 giorni e sui 120 giorni

Sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. a computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio.

Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Didattica a distanza o didattica digitale integrata valgono come servizio a tutti gli effetti. Le docenti in astensione obbligatoria per maternità, qualora lo desiderino, possono seguire i laboratori organizzati in modalità a distanza.

A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste in tema di Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale riferita al personale scolastico e sulle Nuove competenze e nuovi linguaggi.