Un docente che vince il concorso ed ottiene il ruolo, può accettare supplenze oppure il vincolo triennale glielo impedisce? Una lettrice ci scrive: “Vi scrivo per una questione che credo sarà utile a molti. Ho vinto il concorso lo scorso anno e sono entrata di ruolo (anno di prova) lo scorso settembre. Avevo la certezza che, passato l’anno su prova e presa anche l’abilitazione su altra classe di concorso, l’anno scolastico prossimo avrei potuto accettare supplenze (sono su AB25 e avrei fatto richiesta per AB24). Questo pomeriggio sono stata al sindacato, dove mi hanno detto che in realtà non sarà possibile, visto questo poco chiaro vincolo triennale. Vi chiedo gentilmente di aiutarmi, ed aiutarci, a chiarire la questione. Per me, ma come molti altri, si tratterebbe di sborsare 2000 euro per il percorso abilitante da 30 cfu, una cifra non piccola che a questo punto potrei sborsare più in là, se sono vincolata in modo così stringente”. Risponde alla domanda l’Avvocato Angela Maria Fasano.

Vincolo triennale e supplenze

L’avvocato risponde: La negazione applicata dal sindacato è errata, in quanto, durante i tre anni di vincolo, può accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 anche per una diversa tipologia di posto del medesimo grado di titolarità, quindi anche su sostegno nella scuola primaria). È necessario naturalmente che i docenti in questione siano iscritti nelle graduatorie per le supplenze per classi di concorso diverse da quella in cui si è stati immissione in ruolo. La decisione di accettare o meno la supplenza compete esclusivamente al docente, essendo sottratta a qualsiasi discrezionalità amministrativa del dirigente della scuola di titolarità.

Cosa dice la legge

Il legislatore ha successivamente affievolito il suddetto limite triennale, limitandolo, esclusivamente, al divieto di presentare domanda di trasferimento, di passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale e di assegnazione provvisoria ed utilizzazione interprovinciale. Il docente può invece accettare incarico a tempo determinato anche in altra provincia. Il vincolo di permanenza obbligatoria triennale nella scuola di assunzione è disciplinato dall’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL n. 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017 e fa slittare di un anno l’applicazione del predetto vincolo (precedentemente era previsto a decorrere dalle assunzioni a.s. 2022/23). Il vincolo, dunque, si applica ai docenti di tutti i gradi di istruzione immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24 ed è quello contenuto nell’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, in base al quale:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.”