Fino al 31 dicembre 2025 verranno svolte assunzioni finalizzate al ruolo dalle Gps sostegno di prima fascia. Per i prossimi due anni scolastici quindi, in via residuale, si ricorrerà quindi anche a questa procedura straordinaria, attivata qualora residuassero posti dopo le immissioni in ruolo ordinarie (da GM e Gae). Ma come sarà possibile prendere parte a queste operazioni di nomina? Facciamo chiarezza.

Nomine finalizzate al ruolo Gps sostegno: i destinatari

La normativa che disciplina le nomine finalizzate al ruolo dalle Gps sostegno di prima fascia è il Decreto Ministeriale 111 del 6 giugno 2024 che regolamenta le procedure straordinarie definite dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Destinatari delle nomine finalizzate al ruolo sono i docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno per quanto riguarda l’a.s 2024/25; per l’anno scolastico 2025/2026, la medesima procedura si applica anche ai docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi, vale a dire a coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2025. Sono invece esclusi coloro che sono inseriti nelle Gps sostegno con riserva.

Partecipazione alla procedura straordinaria

La richiesta di partecipazione alle nomine finalizzate al ruolo da Gps sostegno deve essere presentata dagli aspiranti interessati unicamente in modalità telematica. Sarà infatti tramite l’istanza dedicata alla scelta delle 150 preferenze che i docenti, oltre a indicare scuole, distretti e comuni ai fini delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto da Gps, dovranno anche compilare la sezione dedicata alla procedura straordinaria di immissione in ruolo.

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il successivo conferimento delle supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche, temporanee, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto. La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura; la mancata indicazione di talune sedi Ã¨ intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.

La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle supplenze.