L’aggiornamento delle Gps ricopre un’importanza ulteriore rispetto al conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno. Per quanto riguarda infatti il sostegno gli elenchi di prima fascia saranno utilizzati anche per le nomine finalizzate al ruolo sugli eventuali posti che residueranno dalla fase ordinaria delle immissioni in ruolo. Le assunzioni su Gps sostegno sono infatti state prorogate fino all’a.s 2025/26, dunque, anche se la data esatta di scadenza della proroga è fissata al 31 dicembre 2025, sostanzialmente riguarderà l’intera durata di vigenza delle Gps stesse. Ma cosa succede nel caso in cui gli aspiranti non dovessero presentare istanza di partecipazione alle assunzioni? Facciamo chiarezza.
Ruolo Gps sostegno e supplenze
La presentazione della domanda rivolta alla partecipazione alle nomine finalizzate al ruolo dalle Gps sostegno è su base volontaria. Coloro quindi che vi sono inseriti non sono obbligati a prendere parte alla procedura assunzionale straordinaria. Gli aspiranti vanno però rassicurati sull’assenza di connessione tra ruolo da Gps sostegno e supplenze dalle stesse graduatorie. Le due procedure sono infatti distinte, e quindi decidere di non partecipare alla procedura straordinaria rivolta al ruolo da Gps sostegno non preclude la possibilità di conseguire comunque supplenze al 31 agosto o al 30 giugno dalle predette graduatorie (previa compilazione comunque della scelta delle 150 preferenze per le nomine e tempo determinato).
Il DM n. 111 del 16 giugno 2024 espressamente infatti afferma: “La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.” E prosegue: “La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato (…).“