Anno di prova docenti neoassunti
Anno di prova docenti neoassunti

Dopo l’immissione in ruolo da Gae e GM, oppure dopo la nomina finalizzata al ruolo da Gps sostegno, è previsto lo svolgimento dell’anno di prova e formazione. Il superamento dello stesso è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche. Ma è possibile rinviare l’anno di prova? E in quali casi? Facciamo chiarezza.

Anno di prova, ripetizione e rinvio: le differenze

Il Dirigente Scolastico, accertato il mancato raggiungimento dei requisiti di servizio indicati, dispone il rinvio dell’anno di formazione e prova. Questo può avvenire per legittimi motivi, dunque per tutte le cause previste dalla normativa vigente e dal CCNL (congedo di maternità, congedo di paternità, aspettativa non retribuita, ecc). Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è inoltre rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno. Va detto che non esistono limiti temporali alla possibilità di rinviare l’anno di formazione e prova qualora, per diverse ragioni, non si raggiungano i requisiti richiesti.

Altra cosa è il mancato superamento dell’anno di prova. In questo caso il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione, che dovrà essere comunicato al neoimmesso interessato. Il provvedimento indicherà gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Il docente dovrà dunque ripetere l’anno di prova nell’anno scolastico successivo, e non sarà più ripetibile. Questo significa che se anche per la seconda volta viene decretato il mancato superamento a seguito dell’ennesima valutazione negativa il contratto viene sciolto.