Sciopero
Sciopero

In vista dello sciopero che interesserà il comparto pubblico (settore scolastico incluso) di tutta la penisola per l’intera giornata del 31 ottobre è bene conoscere quali sono i diritti e i doveri esercitabili, oltre alle eventuali conseguenze. Vediamo quindi di seguito tutti i dettagli del caso.

Lo sciopero è un diritto

Partiamo dal presupposto che lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito (riconosciuto dall’art 40 Cost). E in quanto tale ognuno è libero di prendervi parte o meno. Ciascun lavoratore che decide di aderirvi non è tenuto a fornire spiegazioni, così come non è nemmeno tenuto ad avvisare circa la sua partecipazione o meno. I giorni scorsi le dirigenze scolastiche (ai sensi dell’articolo 3 comma 4 accordo del 2-12-2020) hanno fatto girare una circolare riguardante l’indizione dello sciopero del 31 ottobre chiedendo, per il tramite del portale del registro elettronico, se ciascun lavoratore intendeva aderire, non aderire o se doveva ancora pensarci. Il personale non è però obbligato a comunicare in anticipo la sua scelta, potendo anche decidere all’ultimo momento di scioperare.

Circa coloro che non parteciperanno, il giorno stesso dello sciopero dovrà essere comunicata la presenza a scuola del personale alla dirigenza scolastica, solitamente per il tramite di chi ricopre il ruolo di referente di plesso. Questo è necessario perchè i DS e l’amministrazione scolastica devono rendere pubblici i dati di adesione agli scioperi e comunicarli a loro volta al Ministero.

Occorre inoltre sapere che esiste un limite massimo individuale annuo di partecipazione agli scioperi, pari a 40 ore (8 giorni) nelle scuole primarie e di 60 ore (12 giorni) nelle scuole secondarie. Nel corso dell’anno è possibile scioperare durante gli scrutini, purché lo sciopero non comporti un rinvio degli stessi oltre 5 giorni. Fanno eccezione gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi, che non sono rinviabili. Inoltre è vietato scioperare dal 1° al 5 settembre e nei 3 giorni seguenti le vacanze natalizie e pasquali.

Quali conseguenze?

Nei confronti di chi decide di aderire allo sciopero non sono previste conseguenze non trattandosi di un inadempimento di contratto. L’unico risvolto consiste in una diminuzione della retribuzione. Per gli scioperi di una giornata la trattenuta corrisponde alla retribuzione giornaliera, indipendentemente dall’orario di servizio dei singoli scioperanti. Va inoltre precisato che l’astensione dal lavoro non interrompe il servizio. Le assenze per sciopero infatti non interrompono la progressione della carriera, ma non sono utili ai fini del superamento del periodo di prova.

Dal punto di vista contributivo occorre infine precisare che i contributi versati sono calcolati sulla retribuzione mensile ricevuta e pertanto, avendo una retribuzione più bassa a causa della decurtazione dello stipendio per lo sciopero, si verseranno contributi di importo minore. Sulla questione negli anni si è assistito ad un diverso orientamento degli enti previdenziali. Con la nota n. 65837 del 1995 l’INPDAP sosteneva che l’obbligo contributivo spettava anche sullo sciopero; invece successivamente con la circolare n. 6 del 2014 l’INPS ha chiarito che lo sciopero, comportando una riduzione della retribuzione per non aver svolto il proprio servizio, la giornata non lavorata decurta anche l’imponibile previdenziale (senza però andare a determinare un buco nella continuità contributiva).