Giunti alla metà di gennaio, è tempo di parlare di scrutini: la valutazione degli alunni è sempre un’operazione difficile da fare e per la quale entrano in gioco tanti fattori da considerare. Diventa ancora più difficile quando occorre valutare un alunno con grave disabilità. Cosa fare in questi casi? Occorre esprimere un voto e quale? In base a quali criteri?
Riferimenti normativi per la valutazione degli alunni con disabilità da seguire per gli scrutini
In primo luogo, ricordiamo che nella scuola secondaria la valutazione di tutti gli alunni va espressa in decimi. Con la riforma della valutazione entrata in vigore, anche alla primaria i voti per gli scrutini si dovranno esprimere con giudizio sintetico espresso in decimi. Pure per gli alunni con disabilità occorre esprimere una valutazione in decimi per i quali cambiano i contenuti della valutazione, le modalità e i criteri, ma non il modo con cui si manifesta l’esito che deve essere necessariamente un voto. Questo è quanto stabilito chiaramente per il 2° ciclo dal DPR 122/09 art. 9 comma 1 (per il 1° ciclo vale il DL 62/17 art. 11 c. 1, sostanzialmente identico):
«1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.»
Come valutare
Pertanto, fermo restando il riferimento al PEI (che rappresenta sempre il punto di partenza), per tutti gli altri aspetti formali della valutazione, voto compreso, in vista degli scrutini di fine I quadrimestre si applicano gli stessi articoli di legge validi per gli altri studenti.
Occorre ovviamente dare un senso al voto espresso: per questo è di fondamentale importanza definire con estrema precisione contenuti e obiettivi nel PEI. In base al DI 153 del 2023 non è possibile infatti esonerare totalmente da alcune materie per cui vanno comunque definiti obiettivi disciplinari per ogni disciplina, ricondotti ad aspetti generali del suo PEI. Con il DI 182 e il nuovo modello di PEI obiettivi, modalità e criteri di verifica trovano infatti spazio nella sezione 8.2 sulla progettazione disciplinare. Così, ad esempio, la valutazione di italiano per un alunno che non riesce a parlare potrà avvenire sulla comunicazione in generale, e non a quella verbale. Quella in storia sul proprio vissuto, per la matematica su concetti elementari di quantità.