In ogni scuola sono in programma gliย scrutini di fine anno: questo rappresenta un momento molto importante per la valutazione del processo di insegnamento apprendimento. I consigli di classe, pertanto, giร  in questi giorni sono impegnati con le attivitร  propedeutiche alle operazioni di scrutinio finale: cosa succede se uno o piรน docenti si assentono? Chi li sostituisce? Spetta una retribuzione? Cerchiamo di fare chiarezza qui di seguito.

Riferimenti normativi

Lโ€™art. 44 del nuovo CCNL 2019/21ย tra le attivitร  di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti annovera anche lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Ricordiamo che lโ€™operazione di scrutinioย รจ un attivitร  dovuta, pertanto non rientra nel conteggio delle 40 ore, essendo un obbligo della funzione docente. Per avere valore legale, occorre che il tutto avvenga in presenza del collegio perfetto, vale a dire allaย presenza di tutti i docenti che compongono il consiglio di classe.

Cosa succede se uno o piรน insegnanti sono costretti ad assentarsi per gravi motivi personali o familiari o per malattia? La sentenza n. 31634 del 2010 del Tar del Lazio ha chiarito qualsiasi dubbio, affermando lโ€™obbligatorietร  della presenza di tutti i docenti al consiglio di classe, stante la natura di โ€œcollegio perfettoโ€. Ha stabilito, infatti che โ€œNel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati, il dirigente scolastico deve affidare lโ€™incarico di sostituirlo a un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuolaโ€.

Come deve avvenire la sostituzione durante gli scrutini

La sostituzione di uno o piรน docenti assenti agli scrutini, debitamente menzionata nel verbale, deve avvenire secondo il seguente ordine:

  1. con un docente dello stesso consiglio di classe ( ad esempio, la docente di lettere puรฒ sostituire lโ€™insegnante di storia o geografia)
  2. con un docente della scuola anche se di materia affine (purchรฉ quindi abbia titolo ad insegnare la materia del collega assente);
  3. con un supplente (nominato dalle graduatorie di istituto), nel caso in cui nella scuola non vi sia unย docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si puรฒ rimandare lo scrutinio).

Il supplente va retribuito?

Abbiamo precisato che gli scrutini rappresentano unโ€™attivitร  dovuta, perchรฉ rientrano tra gli obblighi del docente e quindi non retribuiti. Ma ciรฒ รจ valido per le classi in cui lโ€™insegnante presta servizio, non certo per quelle in cui non insegna e non svolge attivitร  valutativa. Pertanto, le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti dovranno necessariamente essere retribuite nel caso in cui si supplisce un collega per uno scrutinio di una classe in cui il docente non insegna alcuna disciplina.