Oggi 31 gennaio segna la fine del primo quadrimestre: come sappiamo, nelle scuole in questi e nei prossimi giorni si svolgono gli scrutini, momento di valutazione finale molto importante. A causa delle presenza di molti docenti su COE, può capitare che l’articolazione oraria di questi giorni risulti molto complessa: su vari gruppi social dedicati al mondo scolastico, tanti si chiedono se sia giusto scrutinare fino a pomeriggio inoltrato e spingersi fino alle 19.00 di sera. Un docente in servizio dalla I o II ora, fuori sede, ad esempio, quante ore di lavoro svolgerebbe? Esiste un limite massimo giornaliero di servizio?
Riferimenti normativi
Il riferimento normativo sull’orario docenti è l’art. 28 comma 5: esso dispone che l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Come sappiamo, gli scrutini rientrano tra gli adempimenti dovuti.
A differenza del contratto ATA che indica nove ore come orario di lavoro massimo giornaliero (art. 51/3 del CCNL/2007), nulla si dice, però, per quanto riguarda la distribuzione delle ore all’interno della settimana: la formulazione oraria è di pertinenza del Dirigente scolastico e del suo staff da lui delegato.
Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’ orario di lavoro” prevede all’art. 8, comma 1 che quando l’orario di lavoro giornaliero superi il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono definite dai contratti collettivi di lavoro. Tuttavia, l’art. 2/3 del suddetto decreto chiarisce che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.
Buone prassi anche per gli scrutini
Come comportarsi allora? La questione dovrebbe essere chiarita facendo riferimento al Regolamento e alla contrattazione di istituto che ogni singola scuola elabora: in entrambi i casi, infatti, dovrebbe essere determinato il limite massimo di ore di lavoro giornaliero. Ad inizio anno, si dovrebbe disporre un piano delle attività che prevede già la suddivisione oraria degli scrutini, comunicandola in anticipo alle scuole in cui i docenti su COE sono in servizio. Come per ogni cosa, infine occorre buon senso: si dovrebbe fare di tutto per evitare che un insegnante in classe dalle prime ore debba rimanere a scuola fino al tardo pomeriggio per le operazioni di scrutinio. Inoltre, i singoli consigli di classe dovrebbero esplicare il lavoro entro la finestra temporale stabilita, non andando oltre e non provocando ritardi per le classi successive.