La legge 55/2024, approvata con ampio consenso parlamentare, regola le professioni pedagogiche ed educative istituendo gli albi professionali per gli educatori socio-pedagogici e gli educatori nei servizi educativi per l’infanzia. Questo requisito è necessario, oltre al titolo di studio di accesso (art. 4 comma 1 lettera c). È importante precisare che tale normativa non riguarda i docenti della scuola dell’infanzia, in quanto i profili professionali degli educatori nei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti della scuola dell’infanzia non si sovrappongono. Lo precisa in un comunicato la FLC CGIL.

Educatori e docenti infanzia: figure distinte

Il Decreto Legislativo 65/2017 chiarisce chiaramente le distinzioni tra queste due figure professionali e i relativi requisiti di accesso. Il sistema educativo integrato per l’età 0-6 non introduce una nuova struttura educativa, ma mantiene due segmenti distinti: il segmento 0-3 comprendente i servizi educativi per l’infanzia (nidi, micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi) e il segmento 3-6 costituito dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie. L’accesso alla professione di docente della scuola dell’infanzia, sia in istituti statali che paritari, rimane regolato dalla normativa vigente che non richiede l’iscrizione ad albi o ordini professionali specifici.