Insegnante di sostegno: obbligo o diritto? La presenza dell’insegnante di sostegno a scuola è generalmente apprezzata, ma capita anche che un genitore non desideri che il proprio figlio sia seguito da un docente di sostegno. Uno di loro ci scrive: “Salve vorrei un informazione, vorrei rinunciare alla insegnante di sostegno per quest’ anno essendo scuola dell’ infanzia. So che è un diritto ma non un obbligo. Come devo procedere?” Risponde alla domanda della nostra lettrice l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

La figura dell’insegnante di sostegno

La figura del docente di sostegno è stata introdotta nella scuola dell’obbligo italiana dall’art. 7 della L. 4 agosto 1977, n. 517, recante le “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché’ altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”. Prima di tale norma, gli alunni con disabilità erano inseriti in classi differenziali, scuole speciali e, per i casi più gravi, istituti speciali, prevalendo quindi l’aspetto della divisione, della separazione e della non inclusività. Alla fine degli anni ’60, venne promosso l’inserimento di allievi disabili nelle scuole comuni, ma in sezioni e classi speciali, mentre per le disabilità più gravi erano ancora previste le scuole speciali.

I presupposti legislativi del profilo professionale dell’insegnante di sostegno, prima della sua formale introduzione ad opera della L. n. 517/77, si trovano già nel DPR n. 970 del 31.10.1975, in cui si chiarisce che il personale specializzato non è assegnato agli alunni disabili, bensì «a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni e in particolare di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento». La L. n. 104 del 05.02.1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’art. 13 relativo all’ “Inclusione scolastica” dispone che “6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.

Cosa fa il docente di sostegno?

Come è stato efficacemente sostenuto, il ruolo dell’insegnante di sostegno si configura soprattutto «come mediazione e sostegno alla mediazione, oltre che come aiuto tecnico dell’apprendimento, tra l’alunno portatore di handicap e la comunità scolastica». Egli deve essere in grado di integrare le conoscenze specifiche delle diverse forme di deficit e le informazioni desumibili dalla documentazione scolastica, con una osservazione attenta e mirata dell’alunno, al fine di individuare gli interventi didattici e le strategie più adeguate ai suoi bisogni e alle sue potenzialità.

Gli obiettivi educativi e didattici previsti per il singolo alunno con disabilità sono contenuti nel Piano Educativo Individualizzato (cd. PEI), elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (cd. GLO) il quale è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale) e di figure professionali specifiche, e con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e di un rappresentante designato dall’Ente Locale (D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96).

Come si ottiene l’insegnante di sostegno?

Per poter beneficiare dell’assistenza dell’insegnante di sostegno, i genitori dell’alunno devono preliminarmente ottenere la certificazione di disabilità, ai sensi della Legge n.104/1992, rilasciata dall’INPS. La citata L. n. 104/92, all’art. 3 definisce il disabile come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Per ottenere la certificazione di disabilità per lo studente, il medico curante o del pediatra dell’alunno, a richiesta dei genitori, redigerà un certificato telematico con la richiesta di visita medica presso l’INPS e successivamente i genitori prenoteranno telematicamente la visita all’INPS, inserendo un apposito flag nel campo “Insegnante di sostegno”.

Rinuncia all’insegnante di sostegno

Le norme sopra indicate integrano il nucleo fondante della tutela della disabilità e costituiscono una prerogativa e non un obbligo dei soggetti destinatari della tutela, sicché è sempre possibile rinunciare ai benefici in essere previsti, ivi compreso l’affiancamento dell’insegnante di sostegno all’alunno disabile. Se l’alunno non ha mai consegnato a scuola la certificazione di disabilità e dunque non ha mai avuto l’insegnante di sostegno, non dovrà far nulla e, sebbene in possesso di detta certificazione, potrà limitarsi a non consegnarla agli atti della scuola.

Diversamente, se la famiglia ha già consegnato la certificazione a scuola ed ha già l’insegnante di sostegno, per potervi rinunciare, dovrà depositare al protocollo della segreteria scolastica una comunicazione di rinuncia all’insegnante di sostegno. L’O.M. n. 90 del 21.05.2001, contenente “Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – Anno scolastico 2000-2001”, all’art. 15, comma 5, dispone che “5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13”.

Dunque, in caso di rinuncia all’insegnante di sostegno, il consiglio di classe può in ogni caso decidere di adottare il PEI, comunicando un termine entro cui la famiglia possa espressamente rinunciarvi. In difetto, il silenzio varrà quale assenso all’adozione del PEI. Una volta espressa la rinuncia è sempre possibile tornare a richiedere di avvalersi dell’insegnante di sostegno. In ogni caso la rinuncia all’insegnante di sostegno, che dunque si configura come un vero e proprio diritto potestativo, non comporta la rinuncia a tutti gli altri benefici che la L. n. 104/92 prevede in favore delle persone con disabilità. In conclusione, la lettrice potrà rinunciare all’insegnante di sostegno, dandone idonea comunicazione alla scuola, con le modalità sopra descritte.

Avvocato Maria Rosaria Altieri