La scelta della seconda lingua comunitaria a scuola non dipende dalla decisione della famiglia. E’ quanto deciso dal Tribunale di Siena il 22 dicembre scorso su una questione particolarmente spinosa, ossia la scelta da parte dei genitori della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado. Ci riporta la vicenda e l’esito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

La vicenda

La questione portata alla cognizione del Tribunale riguardava, nello specifico, la scelta di una scuola media, nella quale come seconda lingua comunitaria si insegnava lo spagnolo, di potenziare lโ€™insegnamento dellโ€™inglese anche come seconda lingua comunitaria nelle classi prime (incrementando, cioรจ, le ore di insegnamento rispetto a quelle giร  previste da ordinamento), determinando, cosรฌ, la trasformazione della cattedra di spagnolo in una cattedra orario esterna. La scuola difendeva la propria decisione sostenendo che quella era stata la volontร  delle famiglie, espressa allโ€™atto di iscrizione dei propri figli.

La docente di spagnolo, che aveva subito la trasformazione della cattedra da COI in COE, con il patrocinio dellโ€™Avv. Francesco Orecchioni di Lanciano, adiva il Tribunale del Lavoro, ritenendo la decisione della scuola oltre che ingiusta anche illegittima, in quanto in contrasto con la normativa specifica.

La normativa sull’insegnamento della seconda lingua comunitaria

In particolare lโ€™Avv. Orecchioni rilevava come la decisione della scuola si pone in netto contrasto con lโ€™art. 14, comma 2, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, oltre che con la Circolare annuale sugli organici che escludono lโ€™attivazione di una seconda lingua comunitaria diversa da quella giร  esistente nellโ€™istituto, nellโ€™ipotesi in cui ci sia un docente titolare sullโ€™insegnamento giร  attivato, e lโ€™avvio di una seconda lingua comunitaria diversa determini situazioni di sopprannumerarietร , oppure determini la trasformazione a regime della cattedra interna in cattedra esterna.

E ciรฒ anche in presenza di richieste delle famiglie di attivare una seconda lingua comunitaria diversa da quella giร  esistente, in quanto le richieste delle famiglie non possono essere prese in considerazione se recano danno alle cattedre giร  esistenti in organico. Accogliendo integralmente le difese della ricorrente, il Tribunale di Siena ha condannato lโ€™Istituzione Scolastica alla ricostituzione della cattedra interna a favore della ricorrente, docente di spagnolo, e ha condannato, altresรฌ, il MIM alla refusione delle spese legali.