La scelta della seconda lingua comunitaria a scuola non dipende dalla decisione della famiglia. E’ quanto deciso dal Tribunale di Siena il 22 dicembre scorso su una questione particolarmente spinosa, ossia la scelta da parte dei genitori della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado. Ci riporta la vicenda e l’esito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

La vicenda

La questione portata alla cognizione del Tribunale riguardava, nello specifico, la scelta di una scuola media, nella quale come seconda lingua comunitaria si insegnava lo spagnolo, di potenziare l’insegnamento dell’inglese anche come seconda lingua comunitaria nelle classi prime (incrementando, cioè, le ore di insegnamento rispetto a quelle già previste da ordinamento), determinando, così, la trasformazione della cattedra di spagnolo in una cattedra orario esterna. La scuola difendeva la propria decisione sostenendo che quella era stata la volontà delle famiglie, espressa all’atto di iscrizione dei propri figli.

La docente di spagnolo, che aveva subito la trasformazione della cattedra da COI in COE, con il patrocinio dell’Avv. Francesco Orecchioni di Lanciano, adiva il Tribunale del Lavoro, ritenendo la decisione della scuola oltre che ingiusta anche illegittima, in quanto in contrasto con la normativa specifica.

La normativa sull’insegnamento della seconda lingua comunitaria

In particolare l’Avv. Orecchioni rilevava come la decisione della scuola si pone in netto contrasto con l’art. 14, comma 2, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, oltre che con la Circolare annuale sugli organici che escludono l’attivazione di una seconda lingua comunitaria diversa da quella già esistente nell’istituto, nell’ipotesi in cui ci sia un docente titolare sull’insegnamento già attivato, e l’avvio di una seconda lingua comunitaria diversa determini situazioni di sopprannumerarietà, oppure determini la trasformazione a regime della cattedra interna in cattedra esterna.

E ciò anche in presenza di richieste delle famiglie di attivare una seconda lingua comunitaria diversa da quella già esistente, in quanto le richieste delle famiglie non possono essere prese in considerazione se recano danno alle cattedre già esistenti in organico. Accogliendo integralmente le difese della ricorrente, il Tribunale di Siena ha condannato l’Istituzione Scolastica alla ricostituzione della cattedra interna a favore della ricorrente, docente di spagnolo, e ha condannato, altresì, il MIM alla refusione delle spese legali.